(Accordo-art. 6)
                             Articolo 6 
 
  Al momento della presentazione i candidati italiani devono 
consegnare alla Commissione tedesca i documenti seguenti: 
    i due attestati di cui all'art. 5 sui risultati degli esami per 
l'idoneita' professionale e sanitaria; 
    un documento d'identita' con fotografia; 
    il certificato di buona condotta rilasciato dal Sindaco; 
    il certificato relativo allo stato di famiglia.