Articolo 7 (1) A sua volta la Commissione tedesca constata che sono state adempiute le condizioni previste nel presente Accordo per l'assunzione dei candidati italiani, in particolare per quanto riguarda la loro idoneita' professionale e sanitaria ai posti di lavoro da occupare. (2) Le modalita' e l'estensione dell'esame sanitario sono indicate nell'allegato 3.