(Accordo-art. 7)
                             Articolo 7 
 
  (1) A sua volta la Commissione tedesca constata che sono state 
adempiute  le  condizioni   previste   nel   presente   Accordo   per
l'assunzione  dei  candidati  italiani,  in  particolare  per  quanto
riguarda la loro idoneita' professionale  e  sanitaria  ai  posti  di
lavoro da occupare. 
  (2) Le modalita' e l'estensione dell'esame sanitario sono indicate 
nell'allegato 3.