Articolo 8 (1) I datori di lavoro tedeschi, che decidono sull'ingaggio dei candidati proposti dalla Commissione tedesca, possono prendere la loro decisione anche nel luogo ove la Commissione tedesca svolge la sua attivita'. (2) La Commissione tedesca comunica immediatamente al Ministero del Lavoro la decisione del datore di lavoro. Nel caso di una decisione negativa la Commissione tedesca si adoperera' a proporre il candidato per un altro posto di lavoro adatto. La Commissione tedesca informera' di cio' il Ministero del Lavoro. In tutti i casi il Ministero del Lavoro informa i candidati Nella decisione che li riguarda.