(Accordo-art. 8)
                             Articolo 8 
 
  (1) I datori di lavoro tedeschi, che decidono sull'ingaggio dei 
candidati proposti dalla Commissione  tedesca,  possono  prendere  la
loro decisione anche nel luogo ove la Commissione tedesca  svolge  la
sua attivita'. 
  (2) La Commissione tedesca comunica immediatamente al Ministero del 
Lavoro la decisione del datore di lavoro. Nel caso di  una  decisione
negativa la Commissione tedesca si adoperera' a proporre il candidato
per  un  altro  posto  di  lavoro  adatto.  La  Commissione   tedesca
informera' di cio' il Ministero  del  Lavoro.  In  tutti  i  casi  il
Ministero del Lavoro informa  i  candidati  Nella  decisione  che  li
riguarda.