(Accordo-art. 9)
                             Articolo 9 
 
  (1) La Commissione tedesca rimette ai lavoratori italiani prima 
della loro partenza  un  contratto  di  lavoro  bilingue  secondo  il
modello di cui all'allegato 4, firmato dal datore di lavoro o  da  un
suo delegato debitamente autorizzato. Il  contratto  di  lavoro  deve
essere firmato dal lavoratore e munito del  visto  della  Commissione
tedesca. 
  (2) Le Autorita' italiane provvederanno a che il lavoratore ottenga 
un passaporto nazionale e si rechi al piu' presto possibile sul luogo
di partenza. Qualora sia previsto un termine preciso  di  assunzione,
il candidato dovra' giungere al luogo di partenza  a  una  data  che,
tenuta presente la sosta e la durata del viaggio,  assicuri  l'inizio
dell'occupazione in tempo utile. 
  (3) La Commissione tedesca provvede a munire gratuitamente i 
passaporti  dei  lavoratori  del  visto  tedesco  di  entrata  se  le
Autorita' della Polizia, degli stranieri hanno garantito il  rilascio
del permesso di soggiorno. 
  (4) Inoltre la Commissione tedesca rimette ai lavoratori un 
permesso di lavoro che vale allo stesso tempo come autorizzazione  al
datore di lavoro per la  loro  assunzione.  Tale  permesso  di  primo
impiego e gratuito sia per il lavoratore che per il datore di lavoro; 
esso e' valido per la durata del contratto di lavoro e al massimo per
un anno. 
  (5) Terminato il periodo di validita' del permesso di lavoro, o nel 
caso di un mutamento del datore di lavoro, il lavoratore deve fare la
domanda per un nuovo permesso di lavoro che non  e'  piu'  esente  da
tasse. La sua occupazione  ulteriore  nella  Repubblica  federale  e'
disciplinata dalle disposizioni vigenti in materia di impiego di mano
d'opera straniera.