Art. 11. Il consiglio e' composto: Di 80 membri nei comuni che hanno una popolazione superiore a 250,000 abitanti; Di 60 membri nei comuni che hanno una popolazione eccedente i 60,000 abitanti; Di 40 membri in quelli in cui la popolazione supera i 30,000 abitanti; Di 30 membri nei comuni la cui popolazione supera i 10,000 abitanti; Di 20 membri in quelli che supera i 3,000 abitanti; Di 15 membri negli altri; E di tutti gli eleggibili quando il loro numero non raggiunga quello sopra fissato.