(Allegato A-art. 11)
 
                              Art. 11. 
 
  Il consiglio e' composto: 
 
    Di 80 membri nei comuni che hanno  una  popolazione  superiore  a
250,000 abitanti; 
 
    Di 60 membri nei comuni che hanno  una  popolazione  eccedente  i
60,000 abitanti; 
 
    Di 40 membri in quelli in cui  la  popolazione  supera  i  30,000
abitanti; 
 
    Di 30 membri nei  comuni  la  cui  popolazione  supera  i  10,000
abitanti; 
 
    Di 20 membri in quelli che supera i 3,000 abitanti; 
 
    Di 15 membri negli altri; 
 
  E di tutti gli eleggibili  quando  il  loro  numero  non  raggiunga
quello sopra fissato.