Art. 12. La giunta municipale si compone, oltre il sindaco, di: Dieci assessori e quattro supplenti nei comuni che hanno una popolazione superiore a 250,000 abitanti; Di otto assessori e quattro supplenti nei comuni che hanno una popolazione eccedente i 60,000 abitanti; Di sei nei comuni che hanno piu' di 30,000 abitanti; Di quattro in quelli che ne hanno piu' di 3,000; Di due negli altri. In tutti questi casi il numero dei supplenti sara' di due.