(Allegato A-art. 12)
 
                              Art. 12. 
 
  La giunta municipale si compone, oltre il sindaco, di: 
 
    Dieci assessori e quattro supplenti  nei  comuni  che  hanno  una
popolazione superiore a 250,000 abitanti; 
 
    Di otto assessori e quattro supplenti nei comuni  che  hanno  una
popolazione eccedente i 60,000 abitanti; 
 
    Di sei nei comuni che hanno piu' di 30,000 abitanti; 
 
    Di quattro in quelli che ne hanno piu' di 3,000; 
 
    Di due negli altri. 
 
  In tutti questi casi il numero dei supplenti sara' di due.