(Allegato A-art. 14)
 
                              Art. 14. 
 
  I comuni contermini  che  hanno  una  popolazione  inferiore  1,500
abitanti, che manchino di mezzi sufficienti per  sostenere  le  spese
comunali, che si trovino in condizioni topografiche da rendere comoda
la loro riunione, potranno per decreto reale essere  riuniti,  quando
il consiglio provinciale  abbia  riconosciuto  che  concorrono  tutte
queste condizioni. 
 
  In  questi  casi  i  consigli  comunali  dovranno  dare   le   loro
deliberazioni, e gl'interessati saranno sentiti nel  modo  prescritto
nel secondo paragrafo dell'articolo precedente, e potra' farsi  luogo
alle divisioni di patrimonio di sopra indicate nel  terzo  paragrafo,
quando cosi' richiedano le circostanze speciali. 
 
  Ai comuni murati potra' essere dato o  ampliato  il  circondario  o
territorio esterno col metodo indicato nell'articolo precedente.