(Allegato A-art. 15)
 
                              Art. 15. 
 
  Le borgate o frazioni di comune possono chiedere  per  mezzo  della
maggioranza dei  loro  elettori,  ed  ottenere  in  seguito  al  voto
favorevole  del  consiglio  provinciale  un  decreto  reale,  che  le
costituisca in comune distinto, quante volte abbiano una  popolazione
non minore di 4,000 abitanti, abbiano mezzi sufficienti per sostenere
le spese  comunali,  e  per  circostanze  locali  siero  naturalmente
separate dal comune, al quale appartengono, udito pure  il  voto  del
medesimo. 
 
  Per decreto reale potra' una borgata o frazione essere segregata da
un comune, ed aggregata ad altro contermine, quando  la  domanda  sia
fatta dalla maggioranza degli elettori della borgata  o  frazione,  e
concorra il voto favorevole tanto  del  comune  a  cui  essa  intende
aggregarsi,  quanto   del   consiglio   provinciale,   che   sentira'
previamente il parere del consiglio del comune,  a  cui  la  frazione
appartiene.