Art. 15. Le borgate o frazioni di comune possono chiedere per mezzo della maggioranza dei loro elettori, ed ottenere in seguito al voto favorevole del consiglio provinciale un decreto reale, che le costituisca in comune distinto, quante volte abbiano una popolazione non minore di 4,000 abitanti, abbiano mezzi sufficienti per sostenere le spese comunali, e per circostanze locali siero naturalmente separate dal comune, al quale appartengono, udito pure il voto del medesimo. Per decreto reale potra' una borgata o frazione essere segregata da un comune, ed aggregata ad altro contermine, quando la domanda sia fatta dalla maggioranza degli elettori della borgata o frazione, e concorra il voto favorevole tanto del comune a cui essa intende aggregarsi, quanto del consiglio provinciale, che sentira' previamente il parere del consiglio del comune, a cui la frazione appartiene.