Art. 16. Ferma stando l'unita' dei comuni, le disposizioni speciali dianzi accennate relativamente alla separazione dei patrimoni e delle spese potranno essere applicate alle frazioni che abbiano piu' di 500 abitanti, quando esse siano in grado di provvedere ai loro particolari interessi, e le condizioni dei luoghi richiedano questo provvedimento, che sara' dato per decreto reale in seguito a domanda della maggioranza dei contribuenti della frazione. Questa domanda sara' notificata al consiglio comunale, che avra' diritto di farvi le sue opposizioni ed osservazioni. Il prefetto trasmettera' al governo del Re le domande della frazione, unitamente alle opposizioni e osservazioni del consiglio comunale.