(Allegato A-art. 16)
 
                              Art. 16. 
 
  Ferma stando l'unita' dei comuni, le disposizioni  speciali  dianzi
accennate relativamente alla separazione dei patrimoni e delle  spese
potranno essere applicate alle  frazioni  che  abbiano  piu'  di  500
abitanti,  quando  esse  siano  in  grado  di  provvedere   ai   loro
particolari interessi, e le condizioni dei luoghi  richiedano  questo
provvedimento, che sara' dato per decreto reale in seguito a  domanda
della maggioranza dei contribuenti  della  frazione.  Questa  domanda
sara' notificata al consiglio comunale, che avra' diritto di farvi le
sue opposizioni ed osservazioni. 
 
  Il prefetto  trasmettera'  al  governo  del  Re  le  domande  della
frazione, unitamente alle opposizioni e  osservazioni  del  consiglio
comunale.