Art. 7. Gli ambulatori di medicina scolastica devono essere costituiti almeno da due locali di cui uno adibito alle visite e uno alla attesa. Gli ambulatori debbono essere mantenuti in condizioni costanti di funzionalita' ed essere attrezzati in modo idoneo per consentire una efficace azione diagnostica e l'esecuzione di interventi di medicina preventiva nella forma piu' adatta e piu' ampia possibile, nonche' la prestazione di eventuali soccorsi d'urgenza da parte del medico scolastico e del personale sanitario ausiliario. L'idoneita' dei locali e delle attrezzature deve essere riconosciuta dall'ufficiale sanitario, il quale provvede al controllo dei materiali tecnici in dotazione e alla custodia dei verbali di consegna e di riconsegna dei materiali stessi da parte dei sanitari addetti. Il medico provinciale vigila sull'azione svolta dagli ambulatori scolastici, e propone, ove occorra, il completamento e miglioramento delle attrezzature.