(Regolamento applicazione titolo III del D.P.R. 11 febbraio 1961, n. 264-art. 8)
                               Art. 8. 
 
 
  Presso la  sala  di  visita  medica  saranno  tenuti  costantemente
aggiornati dal medico scolastico: 
    a) il registro delle visite effettuate; 
    b)  il  registro  delle  vaccinazioni,  rivaccinazioni  ed  altre
operazioni immunitarie eseguite nelle scuole; 
    c) il registro delle disinfezioni e disinfestazioni; 
    d) il registro inventario dell'arredamento e dello strumentario. 
  Debbono pure essere custoditi dal  medico  scolastico  in  apposito
armadio a chiave, i documenti  soggetti  a  segreto  professionale  e
d'ufficio e particolarmente: 
    1)  le  cartelle  sanitarie  scolastiche  individuali  del   tipo
prescritto dal Ministero della sanita'; 
    2) i rapporti delle indagini domiciliari; 
    3) risultati degli accertamenti diagnostici; 
    4) gli atti d'ufficio, ivi comprese la corrispondenza  intercorsa
con i familiari e con i sanitari curanti e le note scambiate  con  il
capo dell'istituto o direttore della scuola e con gli insegnanti. 
  Le cartelle sanitarie con annessa documentazione  seguono,  con  le
cautele suindicate, il passaggio di classe e di scuola degli alunni e
devono essere conservate dopo la cessazione della frequenza.