Art. 8. Presso la sala di visita medica saranno tenuti costantemente aggiornati dal medico scolastico: a) il registro delle visite effettuate; b) il registro delle vaccinazioni, rivaccinazioni ed altre operazioni immunitarie eseguite nelle scuole; c) il registro delle disinfezioni e disinfestazioni; d) il registro inventario dell'arredamento e dello strumentario. Debbono pure essere custoditi dal medico scolastico in apposito armadio a chiave, i documenti soggetti a segreto professionale e d'ufficio e particolarmente: 1) le cartelle sanitarie scolastiche individuali del tipo prescritto dal Ministero della sanita'; 2) i rapporti delle indagini domiciliari; 3) risultati degli accertamenti diagnostici; 4) gli atti d'ufficio, ivi comprese la corrispondenza intercorsa con i familiari e con i sanitari curanti e le note scambiate con il capo dell'istituto o direttore della scuola e con gli insegnanti. Le cartelle sanitarie con annessa documentazione seguono, con le cautele suindicate, il passaggio di classe e di scuola degli alunni e devono essere conservate dopo la cessazione della frequenza.