Art. 11. Pensione, assegno o indennita' Il militare che, per effetto di ferite, lesioni od infermita' riportate o aggravate per causa del servizio di guerra e attinente alla guerra ed il cittadino che, per causa dei fatti di guerra indicati negli articoli 8 e 9, abbiano, subito menomazioni dell'integrita' personale ascrivibili ad una delle categorie di cui all'annessa tabella A hanno diritto a pensione vitalizia so la menomazione non sia suscettibile col tempo di miglioramento o ad assegno temporaneo se la menomazione ne sia suscettibile. Il trattamento economico spettante per le categorie di invalidita' di cui al comma precedente e' stabilito dalla tabella C annessa al presente testo unico. Qualora la menomazione fisica sia una di quelle contemplate nell'allegata tabella B, e' corrisposta una indennita' per una volta tanto, in una misura pari ad una o piu' annualita' della pensione di 8ª categoria, con un massimo di cinque annualita', secondo la gravita' della menomazione fisica. Quando sussistano piu' menomazioni che diano titolo ciascuna ad indennita' per una volta tanto, il trattamento spettante all'invalido e' determinato in base alla riduzione della capacita' lavorativa generica risultante dal complesso delle menomazioni stesse, fermo restando il limite massimo di cinque annualita' ove, per il complesso delle invalidita', non spetti pensione od assegno temporaneo. Le infermita' non esplicitamente elencate nelle tabelle A e B debbono ascriversi alle categorie che comprendono infermita' equivalenti tenendo conto di quanto indicato nei criteri di applicazione delle tabelle A e B allegati al presente testo unico Qualora ad uno stesso soggetto siano pertinenti una pensione o un assegno temporaneo ai sensi della tabella A ed una indennita' per una volta tanto ai sensi della tabella B, le due attribuzioni si effettuano distintamente e sono cumulabili. L'ammontare dei due trattamenti non potra' in alcun caso superare la misura del trattamento complessivo che sarebbe spettato all'invalido qualora le infermita' classificate alla tabella B fossero state ascritte all'8ª categoria della tabella A.