(Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra - Art. 11)
                              Art. 11. 
                   Pensione, assegno o indennita' 
 
  Il militare che, per  effetto  di  ferite,  lesioni  od  infermita'
riportate o aggravate per causa del servizio di  guerra  e  attinente
alla guerra ed il cittadino  che,  per  causa  dei  fatti  di  guerra
indicati  negli  articoli  8  e  9,   abbiano,   subito   menomazioni
dell'integrita' personale ascrivibili ad una delle categorie  di  cui
all'annessa tabella A  hanno  diritto  a  pensione  vitalizia  so  la
menomazione non sia suscettibile col  tempo  di  miglioramento  o  ad
assegno temporaneo se la menomazione ne sia suscettibile. 
  Il trattamento economico spettante per le categorie di  invalidita'
di cui al comma precedente e' stabilito dalla tabella  C  annessa  al
presente testo unico. 
  Qualora  la  menomazione  fisica  sia  una  di  quelle  contemplate
nell'allegata tabella B, e' corrisposta una indennita' per una  volta
tanto, in una misura pari ad una o piu' annualita' della pensione  di
8ª categoria,  con  un  massimo  di  cinque  annualita',  secondo  la
gravita' della menomazione fisica. Quando sussistano piu' menomazioni
che diano titolo ciascuna ad  indennita'  per  una  volta  tanto,  il
trattamento  spettante  all'invalido  e'  determinato  in  base  alla
riduzione  della  capacita'  lavorativa   generica   risultante   dal
complesso delle menomazioni stesse, fermo restando il limite  massimo
di cinque annualita' ove, per il  complesso  delle  invalidita',  non
spetti pensione od assegno temporaneo. 
  Le infermita' non esplicitamente  elencate  nelle  tabelle  A  e  B
debbono  ascriversi  alle  categorie   che   comprendono   infermita'
equivalenti  tenendo  conto  di  quanto  indicato  nei   criteri   di
applicazione delle tabelle A e B allegati  al  presente  testo  unico
Qualora ad uno stesso soggetto siano pertinenti  una  pensione  o  un
assegno temporaneo ai sensi della tabella A ed una indennita' per una
volta tanto  ai  sensi  della  tabella  B,  le  due  attribuzioni  si
effettuano distintamente  e  sono  cumulabili.  L'ammontare  dei  due
trattamenti  non  potra'  in  alcun  caso  superare  la  misura   del
trattamento complessivo che sarebbe spettato all'invalido qualora  le
infermita' classificate alla tabella B fossero state ascritte  all'8ª
categoria della tabella A.