(Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra - Art. 12)
                              Art. 12. 
               Norme generali sull'assegno temporaneo 
 
  L'assegno temporaneo e' liquidato  per  un  periodo  di  tempo  non
inferiore a due anni ne' superiore a quattro. 
  Entro i sei mesi anteriori alla scadenza dell'assegno, il  mutilato
o l'invalido e' sottoposto ad accertamenti sanitari e secondo l'esito
di  questi,  l'assegno  stesso  viene  convertito  in  pensione,   se
l'invalidita' sia ancora ascrivibile ad una delle categorie  previste
dalla tabella A, ovvero in indennita' per una  volta  tanto,  qualora
l'invalidita' risulti invece  ascrivibile  alla  tabella  B.  Ove  la
menomazione  non  venga   piu'   riscontrata   ovvero   risulti   non
classificabile non compete, alla  scadenza  dell'assegno  temporaneo,
ulteriore trattamento. 
  L'invalido affetto da lesioni  o  infermita'  per  le  quali  abbia
fruito di assegno temporaneo  ha  diritto  a  conseguire  trattamento
vitalizio qualora dette  lesioni  o  infermita'  siano  riconosciute,
anche in epoca successiva alla scadenza,  ascrivibili  ad  una  delle
categorie previste dalla tabella A annessa al presente testo unico. 
  Il provvedimento da adottare alla scadenza dell'assegno  temporaneo
deve essere emanato entro due anni dalla data della scadenza medesima
o  da  quella  di  emissione  del   provvedimento   di   liquidazione
dell'assegno stesso, qualora tale ultima data sia posteriore a quella
della scadenza. 
  Qualora l'assegno temporaneo sia  stato  conferito  per  lesione  o
infermita' previste dalla tabella E annessa al presente  testo  unico
ed  alla  scadenza  dell'assegno   l'invalidita'   sia   riconosciuta
migliorata si' da dar  luogo  alla  liquidazione  di  un  trattamento
inferiore a quello precedentemente attribuito, cui non acceda assegno
di  superinvalidita',  all'invalido  viene  conservato  immutato   il
trattamento economico precedente per un biennio e la  pensione  nella
misura inferiore decorre dalla data di scadenza del biennio medesimo,
salvo che all'invalido sia riconosciuto il diritto a piu'  favorevole
assegnazione a  seguito  degli  ulteriori  accertamenti  sanitari  da
effettuarsi dopo la predetta data.