Art. 12. Norme generali sull'assegno temporaneo L'assegno temporaneo e' liquidato per un periodo di tempo non inferiore a due anni ne' superiore a quattro. Entro i sei mesi anteriori alla scadenza dell'assegno, il mutilato o l'invalido e' sottoposto ad accertamenti sanitari e secondo l'esito di questi, l'assegno stesso viene convertito in pensione, se l'invalidita' sia ancora ascrivibile ad una delle categorie previste dalla tabella A, ovvero in indennita' per una volta tanto, qualora l'invalidita' risulti invece ascrivibile alla tabella B. Ove la menomazione non venga piu' riscontrata ovvero risulti non classificabile non compete, alla scadenza dell'assegno temporaneo, ulteriore trattamento. L'invalido affetto da lesioni o infermita' per le quali abbia fruito di assegno temporaneo ha diritto a conseguire trattamento vitalizio qualora dette lesioni o infermita' siano riconosciute, anche in epoca successiva alla scadenza, ascrivibili ad una delle categorie previste dalla tabella A annessa al presente testo unico. Il provvedimento da adottare alla scadenza dell'assegno temporaneo deve essere emanato entro due anni dalla data della scadenza medesima o da quella di emissione del provvedimento di liquidazione dell'assegno stesso, qualora tale ultima data sia posteriore a quella della scadenza. Qualora l'assegno temporaneo sia stato conferito per lesione o infermita' previste dalla tabella E annessa al presente testo unico ed alla scadenza dell'assegno l'invalidita' sia riconosciuta migliorata si' da dar luogo alla liquidazione di un trattamento inferiore a quello precedentemente attribuito, cui non acceda assegno di superinvalidita', all'invalido viene conservato immutato il trattamento economico precedente per un biennio e la pensione nella misura inferiore decorre dalla data di scadenza del biennio medesimo, salvo che all'invalido sia riconosciuto il diritto a piu' favorevole assegnazione a seguito degli ulteriori accertamenti sanitari da effettuarsi dopo la predetta data.