(Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra - Art. 14)
Art. 14.
Grandi invalidi di guerra
Ai titolari di pensione o di assegno temporaneo di guerra per
lesioni o infermita' ascritte alla 1ยช categoria, con o senza segno di
superinvalidita', e' attribuita la qualifica di grandi invalidi di
guerra.