(Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra - Art. 14)
                              Art. 14. 
                      Grandi invalidi di guerra 
 
  Ai titolari di pensione o  di  assegno  temporaneo  di  guerra  per
lesioni o infermita' ascritte alla 1ยช categoria, con o senza segno di
superinvalidita', e' attribuita la qualifica di  grandi  invalidi  di
guerra.