(Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra - Art. 16)
                              Art. 16. 
Assegni  di  cumulo  dovuti  agli  invalidi  di  1ª   categoria   per
coesistenza di infermita' o mutilazioni dipendenti da causa di guerra 
 
  Nel caso in cui con una invalidita' ascrivibile alla  1ª  categoria
della tabella A coesistano altre infermita', al mutilato  o  invalido
e' dovuto un assegno  per  cumulo  di  infermita',  non  riversibile,
secondo quanto stabilito e nella misura indicata dall'annessa tabella
F. 
  Quando con una invalidita' ascrivibile alla 1ª categoria coesistano
due o  piu'  infermita',  l'assegno  per  cumulo,  di  cui  al  comma
precedente, viene determinato in base alla categoria  risultante  dal
complesso delle invalidita'  coesistenti,  secondo  quanto  stabilito
dalla tabella F-1 allegata al  presente  testo  unico.  La  eventuale
differenza in decimi, di cui al primo comma de  successivo  art.  17,
derivante dall'applicazione dei criteri della predetta  tabella  F-1,
dovra' essere calcolata sulla base degli assegni per cumulo  previsti
dalla tabella F rispettivamente per coesistenza di una infermita'  di
1ª categoria e per coesistenza di una infermita' di 2ª categoria. 
  Quando con una invalidita' ascrivibile alla 1ª categoria coesistano
una o piu' invalidita' ugualmente ascrivibili alla 1ª categoria,  con
o senza assegno di superinvalidita', dovra' tenersi  conto,  ai  fini
della  determinazione  dell'assegno  di  cumulo,  di  ciascuna  delle
infermita' che si aggiungono a quella che di titolo alla pensione  di
guerra, secondo gli importi stabiliti dall'annessa tabella F. 
  L'assegno per cumulo si  aggiunge  a  quello  per  superinvalidita'
quando anche la superinvalidita' derivi da cumulo di infermita'.