Art. 17. Trattamento complessivo e assegni di cumulo dovuti agli invalidi per coesistenza di infermita' o mutilazioni, di categorie inferiori alla prima, dipendenti da causa di guerra Qualora con una invalidita' di 2ª categoria coesistano altre infermita' minori, senza pero' che nel complesso si raggiunga, in base a quanto previsto dall'annessa tabella F-1, un'invalidita' di 1ª categoria, e' corrisposto un assegno per cumulo, non riversibile, non superiore ai cinque decimi ne' inferiore ai due decimi della differenza fra il trattamento economico della 1ª categoria e quello della 2ª categoria di cui l'invalido fruisce in relazioni alla gravita' delle minori infermita' coesistenti tenendo conto de criteri informatori della predetta tabella F-1. Qualora con una invalidita' di 2ª categoria coesista altra infermita' ascrivibile alla 5ª categoria e' liquidato il trattamento pensionistico di 1° categoria secondo quanto previsto dall'annessa tabella F-1. Ove con una invalidita' di 2ª categoria coesista altra infermita' ascrivibile alle categorie 4ª, 3ª, o 2ª, all'invalido compete secondo quanto stabilito dall'allegata tabella F-1, la pensione di 1ª categoria piu' un assegno per cumulo nella misura prevista dalla tabella F, rispettivamente per la coesistenza di una infermita' di 8ª, 7ª, e 6ª categoria. Nel caso di coesistenza di due infermita' o mutilazioni ascrivibili a categoria dalla 3ª all'8ª della tabella A, all'invalido compete, per il complesso di esse, il trattamento di pensione in base alla categoria che risulta dal cumulo delle invalidita' medesime, secondo quanto previsto dall'annessa tabella F-1.