(Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra - Art. 17)
                              Art. 17. 
Trattamento complessivo e assegni di cumulo dovuti agli invalidi per 
coesistenza di infermita' o mutilazioni, di categorie inferiori  alla
                prima, dipendenti da causa di guerra 
 
  Qualora con  una  invalidita'  di  2ª  categoria  coesistano  altre
infermita' minori, senza pero' che nel  complesso  si  raggiunga,  in
base a quanto previsto dall'annessa tabella F-1, un'invalidita' di 1ª
categoria, e' corrisposto un assegno per cumulo, non riversibile, non
superiore  ai  cinque  decimi  ne'  inferiore  ai  due  decimi  della
differenza fra il trattamento economico della 1ª categoria  e  quello
della 2ª categoria  di  cui  l'invalido  fruisce  in  relazioni  alla
gravita' delle minori infermita' coesistenti tenendo conto de criteri
informatori della predetta tabella F-1. 
  Qualora  con  una  invalidita'  di  2ª  categoria  coesista   altra
infermita' ascrivibile alla 5ª categoria e' liquidato il  trattamento
pensionistico di 1° categoria secondo  quanto  previsto  dall'annessa
tabella F-1. 
  Ove con una invalidita' di 2ª categoria coesista  altra  infermita'
ascrivibile alle categorie 4ª, 3ª, o 2ª, all'invalido compete secondo
quanto  stabilito  dall'allegata  tabella  F-1,  la  pensione  di  1ª
categoria piu' un assegno per  cumulo  nella  misura  prevista  dalla
tabella F, rispettivamente per la coesistenza di  una  infermita'  di
8ª, 7ª, e 6ª categoria. 
  Nel caso di coesistenza di due infermita' o mutilazioni ascrivibili
a categoria dalla 3ª all'8ª della tabella  A,  all'invalido  compete,
per il complesso di esse, il trattamento di  pensione  in  base  alla
categoria che risulta dal cumulo delle invalidita' medesime,  secondo
quanto previsto dall'annessa tabella F-1.