(Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra - Art. 18)
                              Art. 18. 
Criteri per la valutazione complessiva nei  casi  di  coesistenza  di
                       piu' di due infermita' 
 
  In  tutti  i  casi  in  cui  debba  procedersi   alla   valutazione
complessiva  di  piu'  di  due  infermita',  ciascuna   delle   quali
ascrivibile a categoria prevista  dalla  tabella  A,  la  valutazione
medesima e' effettuata  aggiungendo  alla  categoria  alla  quale  e'
ascritta l'invalidita' piu' grave quella risultante dal cumulo  delle
altre invalidita', a partire dalle infermita' meno gravi, determinato
in base ai criteri di cui all'annessa tabella F-1.