Art. 19. Perdita totale o parziale dell'organo superstite Quando il militare o il civile, gia' affetto per causa estranea alla guerra da perdita anatomica o funzionale di uno degli organi pari, perda in tutto o in parte per causa di guerra l'organo superstite, la pensione o l'assegno si liquida in base alla categoria corrispondente all'invalidita' complessiva risultante dalla lesione dei due organi. Lo stesso trattamento compete all'invalido che dopo aver conseguito pensione di guerra per perdita anatomica o funzionale di uno degli organi pari, venga a perdere, per causa estranea alla guerra, in tutto o in parte l'organo superstite. Nel caso di perdita di arti, le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche quando si tratti di arti omolaterali o controlaterali di diversa funzione, tenendo conto di quanto indicato nei criteri di applicazione delle tabelle A e B allegati al presente testo unico. Le indennita' dovute all'invalido da enti pubblici, da istituti o da privati per le lesioni non di guerra di cui ai commi precedenti sono detratte dall'importo dell'assegno nei modi stabiliti dal sesto comma del successivo art. 30 ovvero sospese o versate in conto entrate del tesoro, ai sensi del settimo comma dello stesso articolo. Nei casi di cui al secondo comma del presente articolo l'assegno decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda. Uguale decorrenza viene stabilita per le liquidazioni effettuate in applicazione del terzo comma del presente articolo quando la perdita totale o parziale dell'arto per causa estranea alla guerra avvenga posteriormente alla decorrenza dalla quale e' stato liquidato o spetti il trattamento pensionistico per la menomazione riportata a causa di guerra.