(Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra - Art. 19)
                              Art. 19. 
          Perdita totale o parziale dell'organo superstite 
 
  Quando il militare o il civile, gia'  affetto  per  causa  estranea
alla guerra da perdita anatomica o funzionale  di  uno  degli  organi
pari, perda in  tutto  o  in  parte  per  causa  di  guerra  l'organo
superstite, la pensione o l'assegno si liquida in base alla categoria
corrispondente all'invalidita' complessiva risultante  dalla  lesione
dei due organi. 
  Lo stesso trattamento compete all'invalido che dopo aver conseguito
pensione di guerra per perdita anatomica o funzionale  di  uno  degli
organi pari, venga a perdere, per  causa  estranea  alla  guerra,  in
tutto o in parte l'organo superstite. 
  Nel caso di perdita di arti, le disposizioni di cui  ai  precedenti
commi si applicano anche quando  si  tratti  di  arti  omolaterali  o
controlaterali di diversa funzione, tenendo conto di quanto  indicato
nei criteri di applicazione delle tabelle A e B allegati al  presente
testo unico. 
  Le indennita' dovute all'invalido da enti pubblici, da  istituti  o
da privati per le lesioni non di guerra di cui  ai  commi  precedenti
sono detratte dall'importo dell'assegno nei modi stabiliti dal  sesto
comma del successivo art.  30  ovvero  sospese  o  versate  in  conto
entrate del tesoro, ai sensi del settimo comma dello stesso articolo. 
  Nei casi di cui al secondo comma del  presente  articolo  l'assegno
decorre  dal  primo  giorno  del  mese  successivo  a  quello   della
presentazione della domanda. Uguale decorrenza viene stabilita per le
liquidazioni effettuate in applicazione del terzo comma del  presente
articolo quando la perdita totale  o  parziale  dell'arto  per  causa
estranea alla guerra avvenga  posteriormente  alla  decorrenza  dalla
quale e' stato liquidato o spetti il trattamento pensionistico per la
menomazione riportata a causa di guerra.