(Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra - Art.)
                              Art. 21. 
            Indennita' di assistenza e di accompagnamento 
 
  Ai mutilati ed  agli  invalidi  di  guerra  affetti  da  una  delle
mutilazioni o invalidita' contemplate nella  tabella  E,  annessa  al
presente testo unico, e' liquidata d'ufficio una  indennita'  per  la
necessita' di assistenza e per la retribuzione di  un  accompagnatore
anche nel caso che il servizio di  assistenza  o  di  accompagnamento
venga disimpegnato da un familiare del minorato. 
  L'indennita' e' concessa nelle seguenti misure mensili: 
 
lettera A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 384.000
lettera A-bis n. 1), n. 2), comma secondo e n. 3). . . . . L. 288.000
lettera A-bis n. 2), comma primo . . . . . . . . . . . . . L. 188.000
lettera B. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 249.600
lettera C. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 211.200
lettera D. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 172.800
lettera E. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 134.400
lettera F . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 96.000
lettera G . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 76.800
lettera H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 57.600 
 
  I pensionati affetti da  una  delle  invalidita'  specificate  alla
lettere A, A-bis numeri 1), 2), comma secondo, 3); B numeri  1);  3),
4); C; D; E  n.  1)  della  succitata  tabella,  possono  ottenere  a
richiesta l'accompagnatore militare. 
  In tale ipotesi,  l'indennita'  di  cui  al  presente  articolo  e'
ridotta  di  L.  20.000  mensili.  Nessuna   riduzione   e'   operata
sull'indennita' spettante agli invalidi di cui alle lettere A;  A-bis
n. 1). nel caso di assegnazione di accompagnatore militare. 
  Per la particolare  assistenza  di  cui  necessitano  gli  invalidi
ascritti alla lettera A e gli invalidi ascritti alla lettera A-bis n. 
1), n. 2), comma secondo e n. 3), possono chiedere l'assegnazione  di
altri due accompagnatori militari e, in luogo di questi,  possono,  a
domanda, ottenere la  liquidazione,  per  ciascuno  di  essi,  di  un
assegno, a titolo di integrazione dell'indennita' di assistenza e  di
accompagnamento. 
  La  misura  dell'integrazione  di  cui  al  precedente  comma,   da
liquidarsi in sostituzione di ciascuno degli accompagnatori  militari
previsti dal comma stesso, e' stabilita in L. 300.000 mensili per gli
ascritti  alla  lettera  A  n.  1),  in  quanto  affetti  da  cecita'
bilaterale accompagnata da mancanza di due arti superiori o inferiori
o da sordita' bilaterale, e n. 2); in  L.  250.000  mensili  per  gli
invalidi ascritti al punto 1) della lettera A, in quanto,  oltre  che
da cecita' bilaterale, sono affetti da una invalidita' ascrivibile ad
una delle prime  cinque  categorie  dell'annessa  tabella  A;  in  L.
200.000 mensili per gli ascritti alla lettera A-bis n. 1),  A-bis  n.
2), comma secondo, e n. 3). 
  Un  secondo  accompagnatore  militare  compete,  a  domanda,   agli
invalidi ascritti alla tabella E, lettera B, n. 3), i quali, in luogo
del secondo accompagnatore, possono chiedere la  liquidazione  di  un
assegno, a titolo di integrazione della indennita' di assistenza e di
accompagnamento, nella misura di L. 150.000 mensili. 
  L'indennita',  comprese  le  eventuali  integrazioni  di   cui   ai
precedenti commi sesto e settimo, e'  corrisposta  anche  quando  gli
invalidi siano ammessi in ospedale o in altri luoghi di cura. 
  Quando gli invalidi di cui al presente articolo  siano  ammessi  in
istituti rieducativi o assistenziali, l'importo corrisposto a  titolo
di indennita', comprese le integrazioni eventualmente  spettanti  per
il secondo e per il terzo accompagnatore, e'  devoluta,  per  quattro
quinti,  all'istituto  ovvero  agli  enti  pubblici  o  assistenziali
giuridicamente  riconosciuti  a  carico  dei  quali  il  ricovero  e'
avvenuto e, per il rimanente quinto, all'invalido. 
  Ai fini dell'applicazione della norma di cui al  precedente  comma,
gli enti interessati provvederanno a dare comunicazione dell'avvenuto
ricovero alla direzione provinciale del tesoro che ha  in  carico  la
partita di pensione dell'invalido ricoverato.