(Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra - Art. 24)
                              Art. 24. 
               Aggravamento dell'invalidita' di guerra 
 
  Quando l'interessato  ritenga  che  sia  sopravvenuto  aggravamento
delle infermita' per le quali sia stata liquidata pensione od assegno
temporaneo od indennita' per una volta tanto,  o  per  le  quali  sia
stato emesso provvedimento negativo perche' le infermita'  non  erano
valutabili ai fini della  classificazione,  puo'  chiedere,  in  ogni
tempo, la revisione dei relativi provvedimenti. 
  Se  eseguiti  gli  opportuni  accertamenti  sanitari,  siano  state
respinte per la stessa infermita' tre  domande  consecutive  per  non
riscontrato aggravamento, le ulteriori istanze sono  ammesse  purche'
ciascuna di esse sia prodotta  trascorso  un  decennio  dall'anno  di
presentazione  dell'ultima  domanda   di   revisione   definita   con
provvedimento negativo. 
  Si prescinde dal termine decennale di cui al precedente  comma  nei
casi di particolare urgenza dovuta alla gravita' delle condizioni  di
salute dell'interessato da comprovarsi con certificato  rilasciato  a
cura dell'ufficiale sanitario o degli enti ospedalieri previsti dalla
legge 12 febbraio 1968, n. 132. 
  La domanda deve essere presentata alla commissione medica di cui al
successivo art. 105,  competente  per  territorio,  corredata  da  un
certificato   di   conseguito   trattamento   pensionistico    ovvero
dall'estratto del verbale della precedente visita  collegiale  o,  in
mancanza, da una dichiarazione, resa e sottoscritta  dall'interessato
sotto la propria responsabilita', da cui risulti la  invalidita'  per
la quale il richiedente fu gia' sottoposto ad accertamenti  sanitari.
Nell'ipotesi  di  cui  al  secondo  comma  del   presente   articolo,
l'interessato deve dichiarare,  nella  domanda,  che  sono  trascorsi
dieci anni da quello in cui fu  presentata  l'istanza  in  precedenza
respinta ovvero, ove ricorrano i casi di urgenza, deve allegare  alla
istanza stessa la certificazione richiesta dal comma precedente. 
  Si considera che sia  sopravvenuto  aggravamento  anche  quando  la
commissione medica  di  cui  al  successivo  art.  105  dichiari  che
l'invalidita', sebbene non aggravata, sia tuttavia  da  ascrivere  ad
una categoria superiore a quella a cui venne prima assegnata. Qualora
la  rivalutazione  proposta  superi  di  almeno  due   categorie   la
precedente assegnazione, il giudizio  deve  essere  confermato  dalla
commissione medica superiore di cui al successivo art. 106. 
  In caso di aggravamento o di rivalutazione, la nuova pensione o  il
nuovo assegno decorre dal primo giorno del mese successivo  a  quello
della presentazione della domanda. Nel caso di decesso  dell'invalido
prima della data da cui dovrebbe decorrere il nuovo  trattamento,  la
pensione o  l'assegno  sono  liquidati  a  decorrere  dal  giorno  di
presentazione della domanda di revisione. 
  La corresponsione della nuova pensione o del  nuovo  assegno  viene
effettuata con  deduzione  delle  quote  di  pensione  o  di  assegno
temporaneo eventualmente gia' riscosse dall'interessato  per  periodi
successivi alle date di decorrenza previste nel precedente comma. 
  Qualora all'invalido  spetti,  per  aggravamento  o  rivalutazione,
pensione o assegno temporaneo per  periodi  in  cui  sia  stata  gia'
liquidata indennita' per una volta tanto, l'importo della  indennita'
stessa, limitatamente a  detti  periodi,  viene  recuperato  mediante
trattenuta sui ratei arretrati. Ove residuino altre  somme  a  debito
dell'interessato, il recupero e'  effettuato  sui  ratei  successivi,
secondo le norme contemplate nell'art. 2 del  testo  unico  approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180. 
  Nel caso di una nuova liquidazione  di  indennita'  per  una  volta
tanto,   quest'ultima   e'   attribuita   in   aggiunta   a    quella
precedentemente fruita e  con  effetto  dal  primo  giorno  del  mese
successivo a quello della presentazione della domanda, fermo restando
il limite massimo di cui al terzo comma  dell'art.  11  del  presente
testo unico. 
  Se la indennita' per una volta  tanto  sia  stata  corrisposta  per
invalidita'  diversa  da  quella  il  cui  aggravamento  o   la   cui
rivalutazione da' titolo al conferimento della  pensione  od  assegno
temporaneo,  la  liquidazione  e'  effettuata  secondo  le  modalita'
stabilite dall'art. 11, quinto comma, del presente testo unico. 
  Per le denunce di aggravamento di infermita' o lesioni delle  quali
in occasione delle precedenti visite  pensionistiche  non  sia  stato
riscontrato alcun esito  si  applicano  le  disposizioni  di  cui  ai
successivi articoli 99 e 127.