(Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra - Art. 25)
                              Art. 25. 
   Indennita' speciale annua per i mutilati ed invalidi di guerra 
 
  Agli  invalidi  di  1ª  categoria   che   non   svolgano   comunque
un'attivita' lavorativa in proprio o alle  dipendenze  di  altri,  e'
corrisposta, a domanda,  un'indennita'  speciale  annua  pari  a  una
mensilita' del trattamento pensionistico complessivo  spettante  alla
data del primo dicembre di ciascun anno, compresi i relativi  assegni
accessori. 
  L'indennita' speciale,  pari  ad  una  mensilita'  del  trattamento
pensionistico complessivo spettante alla data  del  1°  del  mese  di
dicembre, e' corrisposta, a domanda,  anche  agli  invalidi  ascritti
alle categorie  dalla  2ª  alla  8ª  che  non  svolgano  un'attivita'
lavorativa in proprio o alle dipendenze di altri e che,  inoltre,  si
trovino nelle condizioni economiche previste dall'art. 70. 
  Le  domande  di  cui  ai  precedenti  commi  sono  utili   per   il
conseguimento dell'indennita' speciale anche negli anni successivi  a
quello di presentazione ma, per essere produttive di effetti,  devono
contenere l'impegno degli  interessati  a  segnalare  alle  direzioni
provinciali del tesoro il venir meno delle condizioni prescritte  per
l'attribuzione dell'indennita' stessa. 
  Alla corresponsione dell'indennita'  speciale  annua  prevista  dal
presente articolo  provvedono,  in  unica  soluzione,  le  competenti
direzioni provinciali del tesoro entro il mese di dicembre di ciascun
anno.