Art. 25. Indennita' speciale annua per i mutilati ed invalidi di guerra Agli invalidi di 1ª categoria che non svolgano comunque un'attivita' lavorativa in proprio o alle dipendenze di altri, e' corrisposta, a domanda, un'indennita' speciale annua pari a una mensilita' del trattamento pensionistico complessivo spettante alla data del primo dicembre di ciascun anno, compresi i relativi assegni accessori. L'indennita' speciale, pari ad una mensilita' del trattamento pensionistico complessivo spettante alla data del 1° del mese di dicembre, e' corrisposta, a domanda, anche agli invalidi ascritti alle categorie dalla 2ª alla 8ª che non svolgano un'attivita' lavorativa in proprio o alle dipendenze di altri e che, inoltre, si trovino nelle condizioni economiche previste dall'art. 70. Le domande di cui ai precedenti commi sono utili per il conseguimento dell'indennita' speciale anche negli anni successivi a quello di presentazione ma, per essere produttive di effetti, devono contenere l'impegno degli interessati a segnalare alle direzioni provinciali del tesoro il venir meno delle condizioni prescritte per l'attribuzione dell'indennita' stessa. Alla corresponsione dell'indennita' speciale annua prevista dal presente articolo provvedono, in unica soluzione, le competenti direzioni provinciali del tesoro entro il mese di dicembre di ciascun anno.