(Regolamento di polizia mortuaria- art. 10)
                              Art. 10. 
  1.  Nei  casi   in   cui   la   morte   sia   dovuta   a   malattia
infettiva-diffusiva  compresa  nell'apposito  elenco  pubblicato  dal
Ministero della sanita' o il  cadavere  presenti  segni  di  iniziata
putrefazione, o quando  altre  ragioni  speciali  lo  richiedano,  su
proposta del coordinatore sanitario dell'unita' sanitaria  locale  il
sindaco puo' ridurre il periodo di osservazione a meno di 24 ore.