(Regolamento di polizia mortuaria- art. 11)
                              Art. 11. 
  1. Durante il periodo di osservazione il corpo deve essere posto in
condizioni tali che non ostacolino eventuali manifestazioni di  vita.
Nel  caso  di  deceduti  per  malattia  infettiva-diffusiva  compresa
nell'apposito  elenco  pubblicato  dal  Ministero  della  sanita'  il
coordinatore sanitario dell'unita' sanitaria locale adotta le  misure
cautelative necessarie.