(Allegato-art. 11)
                               Art. 11 
 
Accesso, conferimento degli incarichi, selezione, preposizione 
e trattamento economico del  Direttore  Generale,  dei  Direttori  di
  Dipartimento, dei Direttori Centrali e dei Dirigenti dei Servizi  e
  degli Uffici Territoriali 
 
    1. Il Direttore Generale e' scelto  e  preposto  all'incarico  in
conformita' alle disposizioni di  cui  all'articolo  19  del  decreto
legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  e  successive  modifiche  ed
integrazioni, in quanto compatibili, e l'art. 5 comma 2  del  decreto
del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n.166. All'incarico
di Direttore Generale puo' essere preposto, ai sensi dell'articolo 5,
comma 1, lettera b) del decreto del  Presidente  della  Repubblica  7
settembre 2010, n. 166, anche un  soggetto  esterno  con  particolare
comprovata qualificazione professionale, al quale e'  corrisposto  un
trattamento economico  complessivo  determinato  con  riferimento  al
contratto collettivo nazionale di lavoro  della  dirigenza  dell'area
ricerca,  nel  rispetto  del  limite  degli  importi  previsti  dalla
contrattazione collettiva nell'ambito della pubblica amministrazione,
per lo svolgimento  delle  medesime  funzioni  dirigenziali.  Qualora
venga  nominato   Direttore   Generale   un   dipendente   di   ruolo
dell'Istituto,   non   appartenente   al    ruolo    dei    dirigenti
amministrativi, il dipendente e' collocato fuori ruolo senza  assegni
per tutta la durata dell'incarico; al termine e' riammesso nei  ruoli
del personale dell'Istituto con la qualifica posseduta all'atto della
nomina; all'anzianita' maturata al momento della nomina  a  Direttore
Generale si aggiunge  per  intero  quella  maturata  in  tale  ultima
posizione. L'incarico di cui  al  presente  comma  e'  conferito  dal
Presidente, sentito il Consiglio,  con  contratto  della  durata  non
inferiore a tre anni ne' superiore a cinque, salvo  deroghe  previste
dalla  legge,  ed  e'  rinnovabile,  nonche'  revocabile  secondo  le
disposizioni normative vigenti. 
    2.  I  Direttori   delle   Direzioni   centrali   giuridiche   ed
amministrative sono scelti e preposti agli uffici in conformita' alle
disposizioni di cui al decreto legislativo 30 marzo  2001  n.  165  e
successive  modifiche  ed  integrazioni,  in  quanto  compatibili,  e
all'art.5, comma 2 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  7
settembre, n.166. Qualora venga nominato Direttore di  una  Direzione
centrale  giuridica  o  amministrativa   un   dipendente   di   ruolo
dell'Istituto,   non   appartenente   al    ruolo    dei    dirigenti
amministrativi, il  dipendente  e'  collocato  in  aspettativa  senza
assegni  per  tutta  la  durata  dell'incarico,  con   riconoscimento
dell'anzianita' di servizio, in  conformita'  alle  disposizioni  del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive  modifiche  e
integrazioni in quanto compatibili. Gli incarichi di cui al  presente
comma sono conferiti dal Presidente con contratto  della  durata  non
inferiore a tre anni ne' superiore a cinque, salvo  deroghe  previste
dalla legge,  e  sono  rinnovabili,  nonche'  revocabili  secondo  le
disposizioni normative vigenti. Ai dirigenti preposti alle  Direzioni
Centrali giuridiche e amministrative compete il trattamento economico
previsto dalle disposizioni normative e di contrattazione  collettiva
applicabili. 
    3. I dirigenti dei Servizi giuridici e amministrativi sono scelti
tra i dirigenti amministrativi o gli altri soggetti  da  individuarsi
secondo le disposizioni del decreto legislativo  30  marzo  2001,  n.
165, e successive modifiche ed integrazioni, e  il  conferimento  del
relativo incarico avviene a norma del  medesimo  decreto,  in  quanto
compatibili. Essi sono nominati dal Direttore  Generale,  sentito  il
titolare della Direzione Centrale cui  appartiene  il  Servizio.  Gli
incarichi di direzione di Servizio sono conferiti con contratto della
durata non inferiore a tre  anni  ne'  superiore  a  cinque,  e  sono
rinnovabili.  Ai  dirigenti   preposti   ai   Servizi   giuridici   e
amministrativi  compete  il  trattamento  economico  previsto   dalle
disposizioni normative e di  contrattazione  collettiva  applicabili.
Qualora  venga  nominato  dirigente  di  un  Servizio   giuridico   o
amministrativo un dipendente di ruolo dell'Istituto non  appartenente
al ruolo dei dirigenti amministrativi, il dipendente e' collocato  in
aspettativa senza assegni per  tutta  la  durata  dell'incarico,  con
riconoscimento  dell'anzianita'  di  servizio,  in  conformita'  alle
disposizioni del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  e
successive modifiche e integrazioni in quanto compatibili. 
    4.  L'anzianita'  maturata  dal  personale  di  ruolo  che  abbia
ricoperto presso  l'Istituto  incarichi  dirigenziali  ai  sensi  del
precedente ordinamento e dell'articolo 6, comma  4  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 7 settembre 2010 n. 166 per una durata di
almeno cinque anni nel medesimo  settore,  e'  considerata  requisito
utile ai fini delle partecipazione alle procedure concorsuali di  cui
al DPCM emanato ai sensi  dell'articolo  28-bis,  commi  1  e  3  del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Alle procedure concorsuali
per l'accesso alla qualifica dirigenziale di seconda  fascia  possono
partecipare i soggetti in possesso dei requisiti di cui  all'articolo
28 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
    5. I Direttori dei Dipartimenti e  delle  Direzioni  Centrali  di
produzione e ricerca  sono  selezionati  attraverso  una  valutazione
comparativa dei requisiti culturali, professionali  e  scientifici  e
degli incarichi ricoperti in ambito nazionale  e  internazionale  tra
dirigenti   di   ricerca,   dirigenti   tecnologi,    dirigenti    di
amministrazioni  pubbliche,  ovvero  esperti   della   materia.   Gli
incarichi di cui al presente comma sono conferiti dal Presidente  con
apposito contratto individuale di lavoro di durata  non  superiore  a
tre  anni  rinnovabili  e  retribuiti   mediante   un   compenso   da
determinarsi secondo le modalita' di cui all'art. 4, comma 4  lettera
f), con riferimento al contratto collettivo di lavoro della dirigenza
nell'area della ricerca. 
    6.  Qualora  venga   nominato   Direttore   di   Dipartimento   o
responsabile di una delle Direzioni Centrali di produzione e  ricerca
un dipendente di ruolo dell'Istituto, il dipendente e'  collocato  in
aspettativa senza assegni per  tutta  la  durata  dell'incarico,  con
riconoscimento dell'anzianita' di servizio. Al termine  e'  riammesso
nei ruoli del personale  dell'Istituto  con  la  qualifica  posseduta
all'atto della  nomina;  all'anzianita'  maturata  al  momento  della
nomina a  Direttore  di  Dipartimento  o  di  Direttore  Centrale  si
aggiunge per intero quella maturata in tale ultima posizione. 
    7. I titolari dei Servizi di produzione e ricerca e degli  Uffici
Territoriali sono selezionati tra gli appartenenti al primo e secondo
livello professionale dell'Istituto e sono nominati dal Direttore del
Dipartimento,  sentito  il  titolare  della  Direzione  Centrale  cui
appartiene il Servizio. Gli incarichi di direzione di  Servizio  sono
conferiti per un massimo di tre anni e sono rinnovabili. Ai dirigenti
preposti ai Servizi di produzione e ricerca  compete  il  trattamento
economico  in  conformita'   alle   disposizioni   normative   e   di
contrattazione collettiva applicabili.