Art. 11 Accesso, conferimento degli incarichi, selezione, preposizione e trattamento economico del Direttore Generale, dei Direttori di Dipartimento, dei Direttori Centrali e dei Dirigenti dei Servizi e degli Uffici Territoriali 1. Il Direttore Generale e' scelto e preposto all'incarico in conformita' alle disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche ed integrazioni, in quanto compatibili, e l'art. 5 comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n.166. All'incarico di Direttore Generale puo' essere preposto, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 166, anche un soggetto esterno con particolare comprovata qualificazione professionale, al quale e' corrisposto un trattamento economico complessivo determinato con riferimento al contratto collettivo nazionale di lavoro della dirigenza dell'area ricerca, nel rispetto del limite degli importi previsti dalla contrattazione collettiva nell'ambito della pubblica amministrazione, per lo svolgimento delle medesime funzioni dirigenziali. Qualora venga nominato Direttore Generale un dipendente di ruolo dell'Istituto, non appartenente al ruolo dei dirigenti amministrativi, il dipendente e' collocato fuori ruolo senza assegni per tutta la durata dell'incarico; al termine e' riammesso nei ruoli del personale dell'Istituto con la qualifica posseduta all'atto della nomina; all'anzianita' maturata al momento della nomina a Direttore Generale si aggiunge per intero quella maturata in tale ultima posizione. L'incarico di cui al presente comma e' conferito dal Presidente, sentito il Consiglio, con contratto della durata non inferiore a tre anni ne' superiore a cinque, salvo deroghe previste dalla legge, ed e' rinnovabile, nonche' revocabile secondo le disposizioni normative vigenti. 2. I Direttori delle Direzioni centrali giuridiche ed amministrative sono scelti e preposti agli uffici in conformita' alle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e successive modifiche ed integrazioni, in quanto compatibili, e all'art.5, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre, n.166. Qualora venga nominato Direttore di una Direzione centrale giuridica o amministrativa un dipendente di ruolo dell'Istituto, non appartenente al ruolo dei dirigenti amministrativi, il dipendente e' collocato in aspettativa senza assegni per tutta la durata dell'incarico, con riconoscimento dell'anzianita' di servizio, in conformita' alle disposizioni del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche e integrazioni in quanto compatibili. Gli incarichi di cui al presente comma sono conferiti dal Presidente con contratto della durata non inferiore a tre anni ne' superiore a cinque, salvo deroghe previste dalla legge, e sono rinnovabili, nonche' revocabili secondo le disposizioni normative vigenti. Ai dirigenti preposti alle Direzioni Centrali giuridiche e amministrative compete il trattamento economico previsto dalle disposizioni normative e di contrattazione collettiva applicabili. 3. I dirigenti dei Servizi giuridici e amministrativi sono scelti tra i dirigenti amministrativi o gli altri soggetti da individuarsi secondo le disposizioni del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche ed integrazioni, e il conferimento del relativo incarico avviene a norma del medesimo decreto, in quanto compatibili. Essi sono nominati dal Direttore Generale, sentito il titolare della Direzione Centrale cui appartiene il Servizio. Gli incarichi di direzione di Servizio sono conferiti con contratto della durata non inferiore a tre anni ne' superiore a cinque, e sono rinnovabili. Ai dirigenti preposti ai Servizi giuridici e amministrativi compete il trattamento economico previsto dalle disposizioni normative e di contrattazione collettiva applicabili. Qualora venga nominato dirigente di un Servizio giuridico o amministrativo un dipendente di ruolo dell'Istituto non appartenente al ruolo dei dirigenti amministrativi, il dipendente e' collocato in aspettativa senza assegni per tutta la durata dell'incarico, con riconoscimento dell'anzianita' di servizio, in conformita' alle disposizioni del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche e integrazioni in quanto compatibili. 4. L'anzianita' maturata dal personale di ruolo che abbia ricoperto presso l'Istituto incarichi dirigenziali ai sensi del precedente ordinamento e dell'articolo 6, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010 n. 166 per una durata di almeno cinque anni nel medesimo settore, e' considerata requisito utile ai fini delle partecipazione alle procedure concorsuali di cui al DPCM emanato ai sensi dell'articolo 28-bis, commi 1 e 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Alle procedure concorsuali per l'accesso alla qualifica dirigenziale di seconda fascia possono partecipare i soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 5. I Direttori dei Dipartimenti e delle Direzioni Centrali di produzione e ricerca sono selezionati attraverso una valutazione comparativa dei requisiti culturali, professionali e scientifici e degli incarichi ricoperti in ambito nazionale e internazionale tra dirigenti di ricerca, dirigenti tecnologi, dirigenti di amministrazioni pubbliche, ovvero esperti della materia. Gli incarichi di cui al presente comma sono conferiti dal Presidente con apposito contratto individuale di lavoro di durata non superiore a tre anni rinnovabili e retribuiti mediante un compenso da determinarsi secondo le modalita' di cui all'art. 4, comma 4 lettera f), con riferimento al contratto collettivo di lavoro della dirigenza nell'area della ricerca. 6. Qualora venga nominato Direttore di Dipartimento o responsabile di una delle Direzioni Centrali di produzione e ricerca un dipendente di ruolo dell'Istituto, il dipendente e' collocato in aspettativa senza assegni per tutta la durata dell'incarico, con riconoscimento dell'anzianita' di servizio. Al termine e' riammesso nei ruoli del personale dell'Istituto con la qualifica posseduta all'atto della nomina; all'anzianita' maturata al momento della nomina a Direttore di Dipartimento o di Direttore Centrale si aggiunge per intero quella maturata in tale ultima posizione. 7. I titolari dei Servizi di produzione e ricerca e degli Uffici Territoriali sono selezionati tra gli appartenenti al primo e secondo livello professionale dell'Istituto e sono nominati dal Direttore del Dipartimento, sentito il titolare della Direzione Centrale cui appartiene il Servizio. Gli incarichi di direzione di Servizio sono conferiti per un massimo di tre anni e sono rinnovabili. Ai dirigenti preposti ai Servizi di produzione e ricerca compete il trattamento economico in conformita' alle disposizioni normative e di contrattazione collettiva applicabili.