(Allegato-art. 17)
                              Art. 17. 
 
                        Il Rettore: Funzioni 
 
    1. Il Rettore e'  il  rappresentante  legale  dell'Universita'  e
svolge  funzioni  di  indirizzo,  iniziativa  e  coordinamento  delle
attivita' scientifiche e didattiche. Il Rettore e'  responsabile  del
perseguimento  delle  finalita'  istituzionali  dell'Ateneo   secondo
criteri di  qualita'  e  nel  rispetto  dei  principi  di  efficacia,
efficienza, trasparenza e promozione del merito. 
    2. In particolare, il Rettore: 
    a) convoca e presiede il Senato Accademico  ed  il  Consiglio  di
Amministrazione, coordinandone le attivita'; 
    b)  esercita  la  funzione   di   iniziativa   dei   procedimenti
disciplinari nei confronti del personale docente  di  competenza  del
Collegio di disciplina; avvia i procedimenti in  caso  di  violazione
del Codice etico e propone al Senato Accademico la sanzione,  qualora
la materia non ricada fra le competenze del Collegio di disciplina; 
    c) vigila sul buon andamento della  ricerca  e  della  didattica,
cosi' come sull'efficienza dei servizi e la  correttezza  dell'azione
amministrativa; 
    d) emana lo Statuto e i Regolamenti di Ateneo e quelli interni di
ciascuna struttura; 
    e) propone  al  Consiglio  di  Amministrazione  il  documento  di
programmazione  strategica  triennale  di  Ateneo,  il  bilancio   di
previsione annuale e triennale, il conto consuntivo e ogni altro atto
programmatorio previsto dalla normativa vigente, tenuto  conto  delle
proposte e del parere del Senato Accademico; 
    f)  propone  al  Consiglio  di  Amministrazione  la  nomina   del
Direttore generale; 
    g) stipula i contratti e le convenzioni per i quali lo statuto  e
i regolamenti non stabiliscano una diversa competenza; 
    h)  presenta  al  Ministro  competente  le  relazioni  periodiche
previste dalla legge; 
    i) adotta, in caso di necessita' e urgenza,  i  provvedimenti  di
competenza del Senato Accademico e del Consiglio  di  Amministrazione
sottoponendoli a ratifica nella seduta immediatamente successiva; 
    j) esercita ogni altra funzione non espressamente  attribuita  ad
altri organi dal presente Statuto. 
    3. Nell'esercizio delle sue funzioni, il Rettore si avvale di  un
Prorettore  vicario  e  di  Delegati,  da  lui  scelti,   nell'ambito
dell'Universita' e  nominati  con  proprio  decreto  nel  quale  sono
precisati i compiti e i settori di competenza. I Delegati  rispondono
direttamente al Rettore del proprio operato. Su argomenti relativi ai
settori di loro competenza  i  delegati,  su  proposta  del  Rettore,
possono  far  parte  delle  Commissioni  istruttorie   degli   organi
dell'Universita' e possono essere invitati  alle  sedute  del  Senato
Accademico e del Consiglio di Amministrazione. 
    4. Il Prorettore vicario, designato fra i professori di  ruolo  a
tempo pieno, supplisce il Rettore in tutte le sue funzioni  nei  casi
di impedimento o di assenza,  nonche'  in  ogni  caso  di  cessazione
anticipata dell'ufficio, fino all'entrata in carica del nuovo eletto. 
    5. Al Prorettore vicario puo' essere assegnata  un'indennita'  di
carica nella misura determinata dal Consiglio di Amministrazione.