(Allegato-art. 18)
                              Art. 18. 
 
                        Il Rettore: Elezione 
 
    1. Il Rettore e' eletto fra i professori di prima fascia a  tempo
pieno, in servizio presso le universita' italiane,  in  seguito  alla
presentazione di candidature ufficiali. Dura in carica sei anni e  il
mandato non e' rinnovabile. 
    2. L'elettorato attivo spetta: 
    a) ai professori e ai ricercatori  di  ruolo;  ai  ricercatori  a
tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, lettera  b)  della
legge n. 240/2010; 
    b) agli studenti determinati in misura pari al quindici per cento
di quello degli elettori  di  cui  alla  lettera  a)  secondo  quanto
previsto dal Regolamento elettorale; 
    c) al personale tecnico e amministrativo con  voto  ponderato  in
misura pari al quindici per cento di quello  degli  elettori  di  cui
alla lettera a). 
    3. Il Decano indice le elezioni dopo  il  centottantesimo  giorno
antecedente la scadenza del mandato e ne  fissa  lo  svolgimento  non
prima di quaranta giorni  dalla  indizione.  In  caso  di  anticipata
cessazione dalla carica, il Decano indice le  elezioni  entro  trenta
giorni dalla cessazione e  ne  fissa  lo  svolgimento  non  prima  di
quaranta e non oltre sessanta giorni dalla indizione. In tal caso  le
funzioni del Rettore,  limitatamente  all'ordinaria  amministrazione,
sono esercitate dal Prorettore vicario. 
    4. Il Rettore, nella prima votazione,  e'  eletto  a  maggioranza
assoluta degli aventi diritto; nella  seconda  e  terza  votazione  a
maggioranza assoluta dei votanti. In  caso  di  mancata  elezione  si
procede al ballottaggio fra i due candidati che nella terza votazione
abbiano riportato il maggior numero  di  voti.  In  caso  di  parita'
risulta eletto il candidato con maggiore anzianita' di  ruolo  o,  in
caso di ulteriore  parita',  il  candidato  con  maggiore  anzianita'
anagrafica. 
    5. Il Rettore e' proclamato eletto dal Decano dell'Universita' ed
e' nominato dal Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca. Al Rettore spetta una indennita' di carica  determinata,  su
proposta del Senato Accademico, dal Consiglio di Amministrazione. 
    6. Il Rettore entra in carica il primo novembre dell'anno in  cui
e' stato eletto. Nel caso di anticipata cessazione dalla  carica  del
precedente Rettore, il Rettore eletto entra in carica all'atto  della
proclamazione e vi rimane per i successivi sei anni. 
    7. La disciplina del  procedimento  elettorale  e'  definita  dal
Regolamento generale di Ateneo.