(Allegato-art. 21)
                              Art. 21. 
 
               Consiglio di Amministrazione: Funzioni 
 
    1. Il Consiglio di Amministrazione svolge funzioni  di  indirizzo
strategico e di vigilanza sulla sostenibilita' finanziaria  di  tutte
le attivita' dell'Ateneo. 
    2. In particolare, il Consiglio di Amministrazione: 
    a) delibera, su proposta del Rettore e previo parere  del  Senato
Accademico  per  gli  aspetti  di  sua  competenza,  il  bilancio  di
previsione annuale e triennale, il conto consuntivo e li trasmette al
Ministero dell'istruzione, dell'universita'  e  della  ricerca  e  al
Ministero dell'economia e delle finanze; 
    b) delibera il documento di programmazione  strategica  triennale
di Ateneo, previo parere obbligatorio del Senato Accademico; 
    c) delibera la programmazione annuale e triennale del  personale,
previo parere obbligatorio del Senato Accademico; 
    d) delibera la programmazione  finanziaria  annuale  e  triennale
dell'Ateneo, previo parere obbligatorio del Senato Accademico; 
    e) delibera, previo parere obbligatorio  del  Senato  Accademico,
l'attivazione, la modifica e la soppressione dei corsi di studio; 
    f) delibera, previo parere obbligatorio  del  Senato  Accademico,
l'attivazione, la modifica e la disattivazione delle strutture per la
didattica, la ricerca e i servizi; 
    g) delibera il piano edilizio dell'Ateneo e  assegna  le  risorse
per i relativi interventi attuativi; 
    h)  delibera  le  proposte  di  chiamata  dei  professori  e  dei
ricercatori formulate dai Dipartimenti; 
    i) esercita il potere disciplinare sui professori  e  ricercatori
dell'Ateneo, conformemente  al  parere  vincolante  del  Collegio  di
disciplina; 
    j) su proposta del Rettore, conferisce  l'incarico  di  Direttore
generale e delibera in merito alla revoca e risoluzione del  rapporto
di lavoro; 
    k) approva il Regolamento per l'amministrazione, la finanza e  la
contabilita', previo parere del Senato accademico; 
    l) determina, sentito il  Senato  Accademico,  l'ammontare  delle
tasse e dei contributi richiesti agli studenti; 
    m) sentiti il Senato Accademico e il  Consiglio  degli  studenti,
prende provvedimenti di competenza  in  merito  alla  gestione  delle
risorse connesse al Diritto allo studio; 
    n) esercita tutte le attribuzioni che gli sono demandate da norme
generali e speciali concernenti  l'ordinamento  universitario,  dallo
Statuto e dai Regolamenti.