(Allegato-art. 23)
                              Art. 23. 
 
                   Collegio dei revisori dei conti 
 
    1. Il Collegio dei revisori dei conti esercita il controllo sulla
gestione finanziaria e contabile di Ateneo. E' nominato  con  decreto
del Rettore ed e' composto da: 
    a) un  Presidente,  scelto  tra  i  magistrati  amministrativi  e
contabili e gli avvocati dello Stato; 
    b) un membro effettivo e uno supplente, designati  dal  Ministero
dell'economia e delle finanze; 
    c) un membro effettivo e uno supplente  designati  dal  Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. 
    2. Almeno due membri effettivi del Collegio devono essere  scelti
tra gli iscritti al Registro dei revisori  contabili.  Non  puo'  far
parte del Collegio il personale dipendente dell'Ateneo. 
    3. Il mandato dei componenti del Collegio dura  tre  anni  ed  e'
rinnovabile una sola volta. 
    4. Ai componenti del Collegio e' corrisposta  una  indennita'  di
carica  annuale   nella   misura   determinata   dal   Consiglio   di
Amministrazione. 
    5.  Compiti  e  modalita'  di  funzionamento  del  Collegio  sono
stabiliti dal Regolamento per  l'amministrazione,  la  finanza  e  la
contabilita'.