(Allegato-art. 24)
                              Art. 24. 
 
                   Nucleo di valutazione di Ateneo 
 
    1. Il Nucleo di valutazione di Ateneo  e'  costituito,  ai  sensi
della normativa vigente, con il compito di effettuare la  valutazione
interna delle attivita' didattiche e di ricerca e degli interventi di
sostegno allo studio, verificando, anche mediante analisi comparative
dei costi e  dei  rendimenti,  il  corretto  utilizzo  delle  risorse
pubbliche, la produttivita' della ricerca e della didattica,  nonche'
l'imparzialita' ed il buon andamento dell'azione amministrativa. 
    2. Il Nucleo e' composto da cinque membri esterni  all'Ateneo  di
elevata qualificazione professionale, di cui almeno  due  esperti  in
materia di valutazione anche non accademica, e da  un  rappresentante
eletto degli studenti. I componenti sono nominati dal Rettore sentiti
il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione. Il curriculum
dei componenti e' reso pubblico nel sito  internet  dell'Universita'.
Il mandato dei componenti del Nucleo dura tre anni,  fatta  eccezione
per quello del rappresentante degli studenti, di durata biennale,  ed
e' rinnovabile una sola volta. 
    3. Al Nucleo sono attribuite le seguenti funzioni: 
    a)  verifica  della  qualita'  e  dell'efficacia  della   offerta
didattica,  anche  sulla  base  degli  indicatori  individuati  dalle
commissioni paritetiche docenti-studenti; 
    b) verifica dell'attivita' di ricerca svolta dai Dipartimenti; 
    c)  verifica  della  congruita'  del  curriculum  scientifico   o
professionale dei titolari dei contratti  di  insegnamento  (articolo
23, comma 1, legge n. 240/10); 
    d) in raccordo con l'attivita' dell'ANVUR, esercita  le  funzioni
di cui all'articolo 14, del decreto legislativo 27.10.2009,  n.  150,
relative  alle  procedure  di  valutazione  delle  strutture  e   del
personale, allo scopo di promuovere il  merito  ed  il  miglioramento
della perfomance organizzativa ed individuale. 
    4. Sono assicurati al Nucleo l'autonomia operativa, il diritto di
accesso  ai  dati  e  alle  informazioni   necessarie,   nonche'   la
pubblicita' e la diffusione degli atti, nel rispetto della  normativa
a tutela della riservatezza. 
    5.  L'Universita'  assicura  al  Nucleo  un   adeguato   supporto
logistico e organizzativo per garantirne l'effettivo esercizio  delle
funzioni. 
    6. Tutte le strutture e gli organi dell'Universita' sono tenuti a
fornire informazioni ed a collaborare con il Nucleo di valutazione di
Ateneo.