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6. IMPIANTI ELETTRICI 
6.1. Generalita' 
    1. Gli impianti  elettrici  devono  essere  realizzati  a  regola
d'arte e nel rispetto delle specifiche  disposizioni  di  prevenzione
incendi in vigore. 
    2. Ai fini della  prevenzione  degli  incendi,  devono  avere  le
seguenti caratteristiche: 
      non costituire causa di innesco di incendio o di esplosione; 
      non costituire causa di propagazione degli incendi; 
      non  costituire  pericolo  per  gli  occupanti  a  causa  della
produzione di fumi e gas tossici in caso di incendio; 
      garantire  l'indipendenza  elettrica  e   la   continuita'   di
esercizio dei servizi di sicurezza; 
      garantire la sicurezza dei soccorritori. 
6.2. Sezionamento di emergenza 
    1. Al fine  di  garantire  la  salvaguardia  degli  operatori  di
soccorso,  gli   impianti   elettrici   ed   elettronici   installati
all'interno del fabbricato e/o dei compartimenti, esclusi  quelli  di
sicurezza antincendio, devono  poter  essere  sezionati  in  caso  di
emergenza. 
    2. I dispositivi di sezionamento devono essere installati in  una
posizione facilmente raggiungibile anche dalle  squadre  di  soccorso
esterne,   segnalata,   protetta   dal   fuoco   e   dall'azionamento
accidentale. 
    3.  Gli  eventuali  circuiti  di   comando   utilizzati   per   i
sezionamenti di emergenza, devono essere protetti dal fuoco. 
6.3. Servizi di sicurezza 
    1. I seguenti impianti devono essere dotati di  alimentazione  di
sicurezza: 
      a) illuminazione di sicurezza; 
      b) allarme; 
      c) rivelazione; 
      d) impianto di diffusione sonora; 
      e) sistema di controllo fumi; 
      f) ascensori antincendio; 
      g) impianti di estinzione. 
    2. L'alimentazione di sicurezza deve essere realizzata secondo la
normativa tecnica  vigente,  in  grado  di  assicurare  il  passaggio
automatico dall'alimentazione primaria a quella di riserva entro: 
      0,5 s per gli impianti di cui alle lettere a-b-c-d, 
      15 s per gli impianti di cui alla lettera e-f-g. 
    3. L'autonomia di funzionamento  dei  servizi  di  sicurezza,  e'
stabilita come segue: 
      30 minuti per gli impianti di cui alle lettere b-c-d; 
      60 minuti per gli impianti di cui alle lettere a-e-f-g. 
    4. L'installazione della sorgente di riserva deve essere conforme
alle regole tecniche e/o alle norme tecniche applicabili. 
    5. Il dispositivo di ricarica degli  eventuali  accumulatori  e/o
dei gruppi di continuita' deve essere di tipo automatico e con  tempi
di ricarica conformi a quanto previsto dalla regola dell'arte. 
6.4. Illuminazione di sicurezza 
    1. Tutti gli ambienti accessibili a lavoratori e  bambini  devono
essere  serviti  da  un  impianto  di  illuminazione  di   sicurezza,
realizzato secondo la regola dell'arte e tale da  assicurare  livelli
di illuminamento in conformita' alle norme di buona tecnica.