(Allegato-art. 4)
                               Art. 4. 
 
 
                 Gestione dell'area marina protetta 
 
    1. La  gestione  dell'area  marina  protetta  "Cinque  Terre"  e'
affidata all'Ente Parco nazionale delle Cinque Terre, come  stabilito
dall'art. 1, comma 8, del decreto del Presidente della  Repubblica  6
ottobre 1999 e confermato dal decreto ministeriale del 20 luglio 2011
di aggiornamento dell'area marina protetta. 
    2. L'Ente Parco si attiene per lo svolgimento delle attivita'  di
gestione dell'area marina protetta agli  obblighi  e  alle  modalita'
definiti  e  disciplinati  dalla  convenzione  stipulata  in  data  3
dicembre 2013 con il  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare. 
    3. Costituiscono obblighi essenziali per l'ente gestore: 
      a) il rispetto degli impegni assunti in materia di  reperimento
ed utilizzo delle risorse umane, ai sensi dell'art. 8 della legge  31
luglio 2002, n. 179; 
      b) il rispetto degli obblighi previsti dalla vigente  normativa
in materia di segnalazione delle aree marine protette. 
    4. Il Ministro e dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e
del mare, previa messa in mora dell'ente gestore, puo'  revocare  con
proprio provvedimento l'affidamento in gestione in caso di comprovata
inadempienza, inosservanza, irregolarita' da parte dell'ente  gestore
a quanto previsto dal decreto di aggiornamento del  20  luglio  2011,
dal presente Regolamento, dalla Convenzione di cui al comma 2 e dalla
normativa vigente in materia. 
    5. Ai sensi dell'art. 2, comma 3, e dell'art.  3,  comma  4,  del
decreto ministeriale 17 ottobre 2007, all'Ente Parco nazionale  delle
Cinque Terre e'  affidata  altresi'  la  gestione  del  SIC  e  della
designanda ZSC ricadenti nell'area marina  protetta,  intendendo  per
gestione tutte le attivita'  tecniche,  amministrative  e  gestionali
operative, atte a garantire la conservazione ottimale del detto  sito
Natura 2000. 
    6. L'Ente Parco nazionale delle Cinque Terre, in  quanto  gestore
del  SIC  e  della  designanda  ZSC,  contribuisce  all'attivita'  di
reporting di competenza regionale ai sensi dell'art. 3 del  D.P.R.  8
settembre 1997, n. 357, e ss.mm., attraverso la raccolta dei dati  di
monitoraggio di habitat e specie di interesse  comunitario  presenti,
tutelati dalla Direttiva 92/43 "Habitat".