Art. 5. Responsabile dell'area marina protetta 1. Il Responsabile dell'area marina protetta e' individuato e nominato con determina dell'ente gestore, tra soggetti aventi adeguate competenze professionali e specifica esperienza in materia di gestione, anche sulla base dei requisiti stabiliti con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. 2. L'incarico di Responsabile dell'area marina protetta viene conferito dall'ente gestore, previa valutazione di legittimita' del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, mediante stipula di un contratto di diritto privato secondo modalita' stabilite dallo stesso Ministero. 3. L'incarico di Responsabile dell'area marina protetta e' rinnovabile. 4. Al Responsabile dell'area marina protetta sono attribuite le seguenti funzioni relative all'organizzazione ed al funzionamento dell'area marina protetta: a) predisposizione ed attuazione dei programmi di gestione e valorizzazione dell'area marina protetta, nonche' dei relativi progetti ed interventi; b) predisposizione del bilancio preventivo e del conto consuntivo dell'area marina protetta; c) raccordo delle sue funzioni con i competenti organi dell'ente gestore, con la Commissione di riserva; d) attuazione delle direttive del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per il perseguimento delle finalita' proprie dell'area marina protetta; e) promozione di progetti anche mediante l'acquisizione di finanziamenti pubblici nazionali, comunitari e privati; f) promozione di iniziative per lo sviluppo di attivita' economiche compatibili con le finalita' dell'area marina protetta; g) qualsiasi altro compito affidato dall'ente gestore. 5. Il Responsaoile dell'area marina protetta esercita le funzioni attribuitegli, secondo le direttive impartite dall'ente gestore.