(Allegato-art. 6)
                               Art. 6. 
 
 
                       Commissione di riserva 
 
    1. La Commissione di riserva,  istituita  presso  l'ente  gestore
dell'area marina protetta "Cinque Terre" con  decreto  del  Ministero
dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  del  mare  ai  sensi
dell'art. 28, comma 3,  della  legge  31  dicembre  1982,  n.  979  e
successive modifiche, da ultimo contenute  nell'art.  2,  comma  339,
della legge 24 dicembre 2007 n. 244, affianca l'ente  delegato  nella
gestione dell'area, formulando  proposte  e  suggerimenti  per  tutto
quanto attiene al funzionamento  e  alla  gestione  dell'area  marina
protetta ed esprimendo il proprio parere su: 
      a) le proposte di aggiornamento del decreto istitutivo; 
      b) le proposte di modifica e aggiornamento  della  zonazione  e
della disciplina delle attivita' consentite nelle diverse zone; 
      c) la proposta di Regolamento di esecuzione e di organizzazione
dell'area marina protetta, e le successive proposte di aggiornamento; 
      d) il programma annuale relativo alle spese di gestione. 
    2. Il parere della Commissione di riserva e' reso nel termine  di
trenta giorni dal ricevimento  della  richiesta  formulata  da  parte
dell'ente  gestore;  decorso  tale  termine,  l'ente   gestore   puo'
procedere indipendentemente dall'acquisizione  del  parere.  Qualora,
per esigenze istruttorie, non possa essere rispettato il  termine  di
cui al presente comma, tale termine puo' essere  interrotto  per  una
sola volta e, in tal caso, il parere deve essere reso definitivamente
entro quindici  giorni  dal  ricevimento  degli  elementi  istruttori
integrativi forniti dall'ente gestore. 
    3. La Commissione e' convocata dal Presidente ogni  qualvolta  lo
ritenga necessario. Il Presidente e' comunque tenuto a  convocare  la
Commissione per esprimere il parere sugli atti di cui al comma  1,  e
qualora lo richieda la meta' piu' uno dei componenti della medesima. 
    4. La convocazione della Commissione avviene almeno dieci  giorni
prima della data fissata  per  la  seduta,  con  una  delle  seguenti
modalita': lettera raccomandata, telegramma, fax,  posta  elettronica
certificata e deve contenere  l'ordine  del  giorno  unitamente  alla
relativa documentazione. In caso di  urgenza,  la  convocazione  puo'
essere inviata entro tre giorni dalla data fissata per la seduta. 
    5. I verbali  della  Commissione  sono  inviati  al  Responsabile
dell'area marina  protetta  che  ne  cura  la  trasmissione  all'ente
gestore e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio  e
del mare. 
    6. Ai componenti della Commissione viene corrisposto un  rimborso
per le spese di viaggio, di vitto e  di  alloggio  sostenute,  previa
presentazione della documentazione giustificativa, nei limiti di  cui
alla  vigente  normativa  in  materia  di  trattamento  economico  di
missione e di trasferimento dei Dirigenti statali di I fascia. 
    7.  Ai  lavori  della  Commissione  di   riserva   partecipa   il
Responsabile dell'area  marina  protetta  o  un  suo  incaricato  con
funzione consultiva. 
    8. Le funzioni di segreteria della Commissione sono  assolte  dal
personale dell'ente gestore.