(Allegato-art. 7)
                               Art. 7. 
 
                 Diritti e obblighi dei consorziati 
 
    1. I  consorziati  hanno  diritto  di  partecipare,  nelle  forme
previste dal presente statuto, alla definizione delle  decisioni  del
consorzio in vista del conseguimento degli scopi  statutari  ed  allo
svolgimento delle attivita' consortili. I consorziati  fruiscono  dei
servizi e delle prestazioni del consorzio. 
    2. I consorziati sono obbligati a: 
      a. osservare lo statuto, i regolamenti e le deliberazioni degli
organi del consorzio, che sono vincolanti per tutti i consorziati; 
      b. concorrere alla costituzione del fondo consortile; 
      c. versare il contributo annuale determinato  con  decreto  del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare  di
concerto con il Ministro dello sviluppo economico; 
      d. versare l'eventuale contributo  percentuale  di  riciclaggio
stabilito con decreto del Ministro dell'ambiente e della  tutela  del
territorio e del mare di concerto  con  il  Ministro  dello  Sviluppo
economico; 
      e.  sottoporsi  ai  controlli   disposti   dal   consiglio   di
amministrazione al  fine  di  accertare  l'esatto  adempimento  degli
obblighi consortili, con modalita' che fanno  salva  la  riservatezza
dei dati dei consorziati; 
      f. trasmettere al consiglio di  amministrazione  i  dati  e  le
informazioni da questo richiesti e attinenti all'oggetto consortile; 
      g. operare per mezzo del  consorzio  ed  in  ottemperanza  alle
indicazioni del consorzio stesso per quanto attiene alle attivita' di
cui all'oggetto consortile; 
      h.  favorire  gli  interessi  del  consorzio  e  non   svolgere
attivita' contrastante con le finalita' dello stesso. 
    3. I consorziati che effettuano  operazioni  di  importazione  di
materie prime in PE destinate alla produzione di beni in polietilene,
e relativi semilavorati, sono tenuti  a  trasmettere  annualmente  al
consorzio gli elenchi riepilogativi delle predette operazioni.