Art. 7. Diritti e obblighi dei consorziati 1. I consorziati hanno diritto di partecipare, nelle forme previste dal presente statuto, alla definizione delle decisioni del consorzio in vista del conseguimento degli scopi statutari ed allo svolgimento delle attivita' consortili. I consorziati fruiscono dei servizi e delle prestazioni del consorzio. 2. I consorziati sono obbligati a: a. osservare lo statuto, i regolamenti e le deliberazioni degli organi del consorzio, che sono vincolanti per tutti i consorziati; b. concorrere alla costituzione del fondo consortile; c. versare il contributo annuale determinato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dello sviluppo economico; d. versare l'eventuale contributo percentuale di riciclaggio stabilito con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dello Sviluppo economico; e. sottoporsi ai controlli disposti dal consiglio di amministrazione al fine di accertare l'esatto adempimento degli obblighi consortili, con modalita' che fanno salva la riservatezza dei dati dei consorziati; f. trasmettere al consiglio di amministrazione i dati e le informazioni da questo richiesti e attinenti all'oggetto consortile; g. operare per mezzo del consorzio ed in ottemperanza alle indicazioni del consorzio stesso per quanto attiene alle attivita' di cui all'oggetto consortile; h. favorire gli interessi del consorzio e non svolgere attivita' contrastante con le finalita' dello stesso. 3. I consorziati che effettuano operazioni di importazione di materie prime in PE destinate alla produzione di beni in polietilene, e relativi semilavorati, sono tenuti a trasmettere annualmente al consorzio gli elenchi riepilogativi delle predette operazioni.