Art. 5. Assemblea dei presidenti delle camere di commercio 1. L'assemblea e' composta dai presidenti delle camere di commercio e della Chambre della Regione Valle d'Aosta, che ne fanno parte ai sensi dell'art. 1, secondo comma e da chi abbia ricoperto nel mandato precedente la carica di presidente dell'Unioncamere. 2. Alle riunioni dell'assemblea partecipano altresi', senza diritto di voto, un rappresentante delegato da Assocamerestero e un rappresentante delegato dalla sezione delle camere di commercio miste. 3. La partecipazione e' personale e non e' ammessa la delega per le sedute nelle quali si procede alle elezioni di Organi dell'Unioncamere o di loro singoli componenti. Per le altre sedute il presidente impossibilitato a partecipare e' sostituito dal vice presidente vicario della Camera di commercio o da un componente di giunta o da un altro presidente che non potra' ricevere piu' di due deleghe. Il regolamento di funzionamento degli organi dispone per l'attuazione del presente comma. 4. Spetta all'assemblea: a) definire su base triennale le strategie e le linee di sviluppo del sistema camerale; b) definire le linee programmatiche annuali dell'attivita' dell'Unioncamere; c) approvare i bilanci di previsione e i bilanci finali di esercizio; d) determinare la misura dell'aliquota di cui all'art. 7 comma 7 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificata dal decreto legislativo 25 novembre 2016; e) deliberare sulle modifiche statutarie in conformita' a quanto previsto dall'art. 7, comma 5 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificata dal decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219 e con le modalita' stabilite dal presente Statuto; f) approvare il regolamento di funzionamento degli organi comprensivo del regolamento elettorale, il regolamento di gestione del fondo perequativo e il regolamento del fondo intercamerale; g) deliberare sugli atti di disposizione del patrimonio immobiliare; h) impartire indirizzi e direttive e fornire orientamenti agli organismi partecipati; i) disciplinare i compensi ed il trattamento di missione dei componenti degli organi dell'Unioncamere; j) nominare, su proposta del presidente, il segretario generale. 5. L'assemblea, su proposta del comitato esecutivo, individua i principi e le linee guida cui gli statuti delle unioni regionali si devono attenere, a norma dell'art. 6, comma 3 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificata dal decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219; in mancanza di adeguamento, il rappresentante dell'unione regionale non puo' ricoprire alcuna carica in seno agli organi dell'Unioncamere. 6. L'assemblea elegge, con le modalita' previste dallo statuto e dal regolamento elettorale, tra i suoi componenti il presidente e, su sua proposta, otto vicepresidenti di cui uno vicario e i componenti del comitato esecutivo nel numero massimo consentito dalla legge in vigore al momento dell'elezione. Elegge altresi', su proposta del presidente, un componente effettivo e uno supplente del collegio dei revisori dei conti e nomina i componenti designati dal Ministro dello sviluppo economico e dal Ministro dell'economia e delle finanze. 7. L'assemblea puo' delegare alcune proprie competenze al comitato esecutivo, tranne quelle ad essa riservate dalla legge e quelle di cui al comma 4, lettere a), b), c), d), e), i), j).