(Statuto-art. 5)
                               Art. 5. 
 
         Assemblea dei presidenti delle camere di commercio 
 
    1.  L'assemblea  e'  composta  dai  presidenti  delle  camere  di
commercio e della Chambre della Regione Valle d'Aosta, che  ne  fanno
parte ai sensi dell'art. 1, secondo comma e da  chi  abbia  ricoperto
nel mandato precedente la carica di presidente dell'Unioncamere. 
    2.  Alle  riunioni  dell'assemblea  partecipano  altresi',  senza
diritto di voto, un rappresentante delegato da Assocamerestero  e  un
rappresentante delegato  dalla  sezione  delle  camere  di  commercio
miste. 
    3. La partecipazione e' personale e non e' ammessa la delega  per
le  sedute  nelle  quali  si  procede   alle   elezioni   di   Organi
dell'Unioncamere o di loro singoli componenti. Per le altre sedute il
presidente impossibilitato  a  partecipare  e'  sostituito  dal  vice
presidente vicario della Camera di commercio o da  un  componente  di
giunta o da un altro presidente che non potra' ricevere piu'  di  due
deleghe. Il regolamento di funzionamento  degli  organi  dispone  per
l'attuazione del presente comma. 
    4. Spetta all'assemblea: 
    a) definire su base triennale le strategie e le linee di sviluppo
del sistema camerale; 
    b)  definire  le  linee  programmatiche  annuali   dell'attivita'
dell'Unioncamere; 
    c) approvare i bilanci  di  previsione  e  i  bilanci  finali  di
esercizio; 
    d) determinare la misura dell'aliquota di cui all'art. 7 comma  7
della legge 29 dicembre 1993, n. 580,  come  modificata  dal  decreto
legislativo 25 novembre 2016; 
    e) deliberare sulle modifiche statutarie in conformita' a  quanto
previsto dall'art. 7, comma 5 della legge 29 dicembre 1993,  n.  580,
come modificata dal decreto legislativo 25 novembre 2016,  n.  219  e
con le modalita' stabilite dal presente Statuto; 
    f)  approvare  il  regolamento  di  funzionamento  degli   organi
comprensivo del regolamento elettorale, il  regolamento  di  gestione
del fondo perequativo e il regolamento del fondo intercamerale; 
    g)  deliberare  sugli  atti  di   disposizione   del   patrimonio
immobiliare; 
    h) impartire indirizzi e direttive e  fornire  orientamenti  agli
organismi partecipati; 
    i) disciplinare i compensi ed  il  trattamento  di  missione  dei
componenti degli organi dell'Unioncamere; 
    j) nominare, su proposta del presidente, il segretario generale. 
    5. L'assemblea, su proposta del comitato esecutivo,  individua  i
principi e le linee guida cui gli statuti delle unioni  regionali  si
devono attenere, a norma dell'art. 6, comma 3 della legge 29 dicembre
1993, n. 580, come modificata dal  decreto  legislativo  25  novembre
2016,  n.  219;  in  mancanza  di  adeguamento,   il   rappresentante
dell'unione regionale non puo' ricoprire alcuna carica in  seno  agli
organi dell'Unioncamere. 
    6. L'assemblea elegge, con le modalita' previste dallo statuto  e
dal regolamento elettorale, tra i suoi componenti il presidente e, su
sua proposta, otto vicepresidenti di cui uno vicario e  i  componenti
del comitato esecutivo nel numero massimo consentito dalla  legge  in
vigore al momento dell'elezione. Elegge  altresi',  su  proposta  del
presidente, un componente effettivo e uno supplente del collegio  dei
revisori dei conti e nomina i componenti designati dal Ministro dello
sviluppo economico e dal Ministro dell'economia e delle finanze. 
    7.  L'assemblea  puo'  delegare  alcune  proprie  competenze   al
comitato esecutivo, tranne quelle ad essa  riservate  dalla  legge  e
quelle di cui al comma 4, lettere a), b), c), d), e), i), j).