(Allegato-art. 3)
                               Art. 3. 
 
                        Obiettivi e strumenti 
 
    1. Il sistema delle  relazioni  sindacali  e'  lo  strumento  per
costruire relazioni stabili tra Azienda o Ente e soggetti  sindacali,
improntate alla partecipazione consapevole, al dialogo costruttivo  e
trasparente, alla reciproca considerazione dei rispettivi diritti  ed
obblighi, nonche' alla prevenzione e risoluzione dei conflitti. 
    2. Attraverso il sistema delle relazioni sindacali: 
      si attua il contemperamento della missione di servizio pubblico
delle Aziende ed Enti a vantaggio degli utenti e  dei  cittadini  con
gli interessi dei lavoratori; 
      si migliora la qualita' delle decisioni assunte; 
      si sostengono la crescita professionale e  l'aggiornamento  del
personale, nonche' i  processi  di  innovazione  organizzativa  e  di
riforma della pubblica amministrazione. 
    3. Nel rispetto dei distinti ruoli e responsabilita'  dei  datori
di lavoro pubblici e dei soggetti sindacali, le  relazioni  sindacali
presso le  Aziende  ed  Enti,  si  articolano  nei  seguenti  modelli
relazionali: 
      a) partecipazione; 
      b) contrattazione integrativa. 
    4.  La  partecipazione  e'  finalizzata   ad   instaurare   forme
costruttive di dialogo tra le parti, su atti e decisioni  di  valenza
generale delle Aziende ed Enti, in materia di organizzazione o aventi
riflessi sul rapporto di lavoro ovvero a garantire  adeguati  diritti
di informazione sugli stessi; si articola, a sua volta, in: 
      informazione; 
      confronto; 
      organismi paritetici di partecipazione. 
    5. La contrattazione integrativa e' finalizzata alla stipulazione
di contratti  che  obbligano  reciprocamente  le  parti,  al  livello
previsto dall'art. 8 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti
e materie). Le clausole dei  contratti  sottoscritti  possono  essere
oggetto di successive interpretazioni autentiche, anche  a  richiesta
di  una  delle  parti,  con  le   procedure   di   cui   all'art.   9
(Contrattazione collettiva integrativa: tempi e procedure). 
    6. E' istituito presso l'ARAN, senza nuovi  o  maggiori  oneri  a
carico  della  finanza  pubblica,  un  Osservatorio  a   composizione
paritetica con il compito di monitorare i casi e le modalita' con cui
ciascuna Azienda o Ente assume gli atti adottati  unilateralmente  ai
sensi dell'art. 40, comma 3-ter, D.Lgs. n.  165/2001.  L'osservatorio
verifica altresi' che  tali  atti  siano  adeguatamente  motivati  in
ordine  alla   sussistenza   del   pregiudizio   alla   funzionalita'
dell'azione amministrativa.  Ai  componenti  non  spettano  compensi,
gettoni,  emolumenti,  indennita'  o  rimborsi  di   spese   comunque
denominati. L'Osservatorio di cui al presente comma e' anche sede  di
confronto su temi contrattuali che assumano una  rilevanza  generale,
anche al fine di prevenire il rischio di contenziosi generalizzati.