(Allegato-art. 4)
                               Art. 4. 
 
                            Informazione 
 
    1. L'informazione e' il presupposto  per  il  corretto  esercizio
delle relazioni sindacali e dei suoi strumenti. 
    2. Fermi restando gli obblighi in materia di trasparenza previsti
dalle disposizioni di legge vigenti,  l'informazione  consiste  nella
trasmissione di dati ed elementi conoscitivi, da parte dell'Azienda o
Ente, ai soggetti sindacali, al fine di consentire loro  di  prendere
conoscenza della questione trattata e di esaminarla. 
    3. L'informazione deve essere data nei  tempi,  nei  modi  e  nei
contenuti atti a consentire ai soggetti sindacali di cui all'art.  8,
comma 3 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti  e  materie)
di procedere a una valutazione approfondita  del  potenziale  impatto
delle misure da assumere, prima della loro  definitiva  adozione,  ed
esprimere osservazioni e proposte. 
    4. Sono oggetto di informazione tutte le materie per le  quali  i
successivi articoli  5  (Confronto),  6  (Confronto  regionale)  e  8
(Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie) prevedano
il confronto o la contrattazione integrativa, costituendo presupposto
per la loro attivazione.