(Allegato-art. 5)
                               Art. 5. 
 
                              Confronto 
 
    1. Il confronto e' la modalita' attraverso la quale  si  instaura
un dialogo approfondito sulle  materie  rimesse  a  tale  livello  di
relazione, al  fine  di  consentire  ai  soggetti  sindacali  di  cui
all'art. 8, comma 3 (Contrattazione collettiva integrativa:  soggetti
e materie)  di  esprimere  valutazioni  esaustive  e  di  partecipare
costruttivamente alla definizione delle misure che l'Azienda  o  Ente
intende adottare. 
    2. Il confronto si avvia mediante l'invio ai  soggetti  sindacali
degli elementi conoscitivi sulle misure da adottare, con le modalita'
previste per la informazione.  A  seguito  della  trasmissione  delle
informazioni, l'Azienda o Ente e i soggetti sindacali  si  incontrano
se, entro 5 giorni dall'informazione, il confronto  e'  richiesto  da
questi ultimi. L'incontro puo' anche essere proposto  dall'Azienda  o
Ente contestualmente all'invio dell'informazione. Il periodo  durante
il quale si svolgono gli incontri non puo' essere superiore a  trenta
giorni. Al termine del confronto, e' redatta una sintesi dei lavori e
delle posizioni emerse. 
    3. Sono oggetto di confronto, con i soggetti sindacali di cui  al
comma 3 dell'art. 8 (Contrattazione collettiva integrativa:  soggetti
e materie): 
      a) criteri generali relativi all'articolazione  dell'orario  di
lavoro; 
      b) i criteri generali di priorita' per la mobilita' tra sedi di
lavoro dell'Azienda o Ente  o  tra  Aziende  ed  Enti,  nei  casi  di
utilizzazione del personale, nell'ambito di processi associativi; 
      c)  i  criteri  generali  dei  sistemi  di  valutazione   della
performance; 
      d) i criteri per il conferimento e la revoca degli incarichi di
funzione; 
      e) i criteri per la graduazione degli incarichi di funzione, ai
fini dell'attribuzione della relativa indennita'; 
      f) il trasferimento o il conferimento  di  attivita'  ad  altri
soggetti, pubblici o privati, ai sensi dell'art.  31  del  D.Lgs.  n.
165/2001; 
      g) le misure concernenti la salute e sicurezza sul lavoro; 
      h) criteri generali di programmazione  dei  servizi  di  pronta
disponibilita'.