(Allegato-art. 6)
                               Art. 6. 
 
                         Confronto regionale 
 
    1. Ferma rimanendo l'autonomia contrattuale delle Aziende ed Enti
nel rispetto dell'art. 40 del D.lgs. n.  165  del  2001,  le  Regioni
entro novanta giorni dall'entrata in vigore del  presente  contratto,
previo confronto con le  organizzazioni  sindacali  firmatarie  dello
stesso,  possono  emanare  linee  generali  di   indirizzo   per   lo
svolgimento della contrattazione integrativa, nelle seguenti  materie
relative: 
      a) all'utilizzo  delle  risorse  aggiuntive  regionali  di  cui
all'art. 81, comma 4 lett. a)  (Fondo  premialita'  e  fasce)  e,  in
particolare, a quelle destinate all'istituto della produttivita'  che
dovra' essere sempre piu' orientata ai risultati in conformita' degli
obiettivi aziendali e regionali; 
      b) alle metodologie di utilizzo da parte delle Aziende ed  Enti
di una quota dei minori oneri derivanti dalla riduzione stabile della
dotazione organica del personale di cui all'art. 39, comma 4 del CCNL
7 aprile 1999 (Finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni
organizzative,   della   parte   comune   dell'ex    indennita'    di
qualificazione   professionale   e   dell'indennita'    professionale
specifica); 
      c) alla modalita' di incremento dei fondi in  caso  di  aumento
della dotazione  organica  del  personale  o  dei  servizi  anche  ad
invarianza del numero complessivo di essa di cui all'art. 39, comma 8
del CCNL 7 aprile 1999 (Finanziamento delle fasce retributive,  delle
posizioni organizzative, della parte  comune  dell'ex  indennita'  di
qualificazione   professionale   e   dell'indennita'    professionale
specifica); 
      d) alle linee di indirizzo in materia di prestazioni aggiuntive
del personale. 
    2 Nei processi  di  riorganizzazione  o  riordino  che  prevedano
modifiche degli ambiti aziendali il tavolo di  confronto  di  cui  al
presente articolo trattera' le seguenti materie: 
      a) criteri di scorporo o aggregazione dei  fondi  nei  casi  di
modifica degli ambiti aziendali; 
      b)  criteri  generali  relativi  ai  processi  di  mobilita'  e
riassegnazione del personale. 
    3. Con riferimento  al  comma  1,  lettere  b)  e  c)  rimangono,
comunque, ferme tutte le disposizioni contrattuali  previste  per  la
formazione dei fondi di cui agli artt. 80 (Fondo condizioni di lavoro
e incarichi) e 81 (Fondo premialita' e fasce), nonche'  le  modalita'
di incremento ivi stabilite. 
    4. Ferma rimanendo l'autonomia aziendale  il  confronto  in  sede
regionale valutera', sotto  il  profilo  delle  diverse  implicazioni
normativo-contrattuali, le problematiche connesse al lavoro  precario
e ai processi di stabilizzazione,  tenuto  conto  della  garanzia  di
continuita' nell'erogazione dei LEA, anche in relazione alla scadenza
dei contratti a termine.