Art. 7. Organismo paritetico per l'innovazione 1. L'organismo paritetico per l'innovazione realizza una modalita' relazionale consultiva finalizzata al coinvolgimento partecipativo delle organizzazioni sindacali di cui all'art. 8, comma 3 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie) su tutto cio' che abbia una dimensione progettuale, complessa e sperimentale, di carattere organizzativo dell'Azienda o Ente. 2. L'organismo di cui al presente articolo e' la sede in cui si attivano stabilmente relazioni aperte e collaborative su progetti di organizzazione e innovazione, miglioramento dei servizi, promozione della legalita', della qualita' del lavoro e del benessere organizzativo - anche con riferimento alle politiche e ai piani di formazione, al lavoro agile ed alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro - al fine di formulare proposte all'Azienda o Ente o alle parti negoziali della contrattazione integrativa. 3. L'organismo paritetico per l'innovazione: a) ha composizione paritetica ed e' formato da un componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali di cui all'art. 8, comma 3 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie), nonche' da una rappresentanza dell'Azienda o Ente, con rilevanza pari alla componente sindacale; b) si riunisce almeno due volte l'anno e, comunque, ogniqualvolta l'Azienda o Ente manifesti un'intenzione di progettualita' organizzativa innovativa, complessa, per modalita' e tempi di attuazione, e sperimentale; c) puo' trasmettere proprie proposte progettuali, all'esito dell'analisi di fattibilita', alle parti negoziali della contrattazione integrativa, sulle materie di competenza di quest'ultima, o all'Azienda o Ente; d) puo' adottare un regolamento che ne disciplini il funzionamento; e) puo' svolgere analisi, indagini e studi, anche in riferimento a quanto previsto dall'art. 83 (Misure per disincentivare elevati tassi di assenza del personale). 4. All'organismo di cui al presente articolo possono essere inoltrati progetti e programmi dalle organizzazioni sindacali di cui all'art. 8, comma 3 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie) o da gruppi di lavoratori. In tali casi, l'organismo paritetico si esprime sulla loro fattibilita' secondo quanto previsto al comma 3, lett. c). 5. Costituiscono inoltre oggetto di informazione, con cadenza semestrale, nell'ambito dell'organismo di cui al presente articolo, gli andamenti occupazionali, i dati sui contratti a tempo determinato, i dati sui contratti di somministrazione a tempo determinato, i dati sulle assenze di personale di cui all'art. 83 (Misure per disincentivare elevati tassi di assenza del personale).