(Allegato-art. 7)
                               Art. 7. 
 
               Organismo paritetico per l'innovazione 
 
    1.  L'organismo  paritetico  per   l'innovazione   realizza   una
modalita'  relazionale  consultiva  finalizzata   al   coinvolgimento
partecipativo delle organizzazioni sindacali di cui all'art. 8, comma
3 (Contrattazione collettiva  integrativa:  soggetti  e  materie)  su
tutto  cio'  che  abbia  una  dimensione  progettuale,  complessa   e
sperimentale, di carattere organizzativo dell'Azienda o Ente. 
    2. L'organismo di cui al presente articolo e' la sede in  cui  si
attivano stabilmente relazioni aperte e collaborative su progetti  di
organizzazione e innovazione, miglioramento dei  servizi,  promozione
della  legalita',  della  qualita'  del  lavoro   e   del   benessere
organizzativo - anche con riferimento alle politiche e  ai  piani  di
formazione, al lavoro agile ed alla conciliazione dei tempi di vita e
di lavoro - al fine di formulare proposte all'Azienda o Ente  o  alle
parti negoziali della contrattazione integrativa. 
    3. L'organismo paritetico per l'innovazione: 
      a) ha composizione paritetica ed e' formato  da  un  componente
designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali di cui  all'art.
8,  comma  3  (Contrattazione  collettiva  integrativa:  soggetti   e
materie), nonche' da una  rappresentanza  dell'Azienda  o  Ente,  con
rilevanza pari alla componente sindacale; 
      b)  si  riunisce  almeno  due   volte   l'anno   e,   comunque,
ogniqualvolta   l'Azienda   o   Ente   manifesti   un'intenzione   di
progettualita' organizzativa innovativa, complessa, per  modalita'  e
tempi di attuazione, e sperimentale; 
      c) puo' trasmettere  proprie  proposte  progettuali,  all'esito
dell'analisi   di   fattibilita',   alle   parti   negoziali    della
contrattazione  integrativa,   sulle   materie   di   competenza   di
quest'ultima, o all'Azienda o Ente; 
      d)  puo'  adottare  un  regolamento  che   ne   disciplini   il
funzionamento; 
      e)  puo'  svolgere  analisi,  indagini  e   studi,   anche   in
riferimento a quanto previsto dall'art. 83 (Misure per disincentivare
elevati tassi di assenza del personale). 
    4. All'organismo di  cui  al  presente  articolo  possono  essere
inoltrati progetti e programmi dalle organizzazioni sindacali di  cui
all'art. 8, comma 3 (Contrattazione collettiva integrativa:  soggetti
e materie) o da gruppi  di  lavoratori.  In  tali  casi,  l'organismo
paritetico si esprime sulla loro fattibilita' secondo quanto previsto
al comma 3, lett. c). 
    5. Costituiscono inoltre oggetto  di  informazione,  con  cadenza
semestrale, nell'ambito dell'organismo di cui al  presente  articolo,
gli  andamenti  occupazionali,  i  dati   sui   contratti   a   tempo
determinato,  i  dati  sui  contratti  di  somministrazione  a  tempo
determinato, i dati sulle assenze di personale  di  cui  all'art.  83
(Misure per disincentivare elevati tassi di assenza del personale).