(Allegato-art. 9)
                               Art. 9. 
 
      Contrattazione collettiva integrativa: tempi e procedure 
 
    1. Il contratto collettivo integrativo ha durata triennale  e  si
riferisce  a  tutte  le  materie  di  cui   all'art.   8,   comma   5
(Contrattazione  collettiva  integrativa:  soggetti  e  materie).   I
criteri di ripartizione delle risorse tra  le  diverse  modalita'  di
utilizzo di  cui  all'art.  8,  comma  5  (Contrattazione  collettiva
integrativa:  soggetti  e  materie),  possono  essere  negoziati  con
cadenza annuale. 
    2.  L'Azienda  o  Ente  provvede  a  costituire  la   delegazione
datoriale di cui  all'art.  8,  comma  4  (Contrattazione  collettiva
integrativa:  soggetti  e  materie)   entro   trenta   giorni   dalla
stipulazione del presente contratto. 
    3. L'Azienda o Ente convoca i soggetti sindacali di cui  all'art.
8 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti  e  materie),  per
l'avvio del negoziato, entro trenta giorni dalla presentazione  delle
piattaforme e comunque non prima di aver costituito, entro il termine
di cui al comma 2, la propria delegazione. 
    4. Fermi restando i principi dell'autonomia negoziale e quelli di
comportamento indicati dall'art.  10  (Clausole  di  raffreddamento),
qualora,  decorsi  trenta  giorni   dall'inizio   delle   trattative,
eventualmente prorogabili fino ad  un  massimo  di  ulteriori  trenta
giorni, non si  sia  raggiunto  l'accordo,  le  parti  riassumono  le
rispettive prerogative e liberta' di iniziativa  e  decisione,  sulle
materie di cui all'art. 8, comma 5, lettere f), g), h), i),  j),  k),
n) (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie). 
    5. Qualora non  si  raggiunga  l'accordo  sulle  materie  di  cui
all'art.  8,  comma  5,  lettere  a),  b),  c),  d),   e),   l),   m)
(Contrattazione collettiva integrativa: soggetti  e  materie)  ed  il
protrarsi delle trattative determini un  oggettivo  pregiudizio  alla
funzionalita' dell'azione amministrativa, nel rispetto  dei  principi
di comportamento di cui all'art.  10  (Clausole  di  raffreddamento),
l'Azienda o Ente interessato puo'  provvedere,  in  via  provvisoria,
sulle materie oggetto  del  mancato  accordo,  fino  alla  successiva
sottoscrizione e prosegue le trattative al fine di pervenire in tempi
celeri alla conclusione dell'accordo. Il  termine  minimo  di  durata
delle sessioni negoziali di cui all'art. 40, comma 3-ter  del  D.Lgs.
n. 165/2001 e' fissato in 45  giorni,  eventualmente  prorogabili  di
ulteriori 45. 
    6.  Il   controllo   sulla   compatibilita'   dei   costi   della
contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e  la
relativa certificazione degli oneri sono  effettuati  dall'organo  di
controllo competente ai sensi dell'art. 40-bis, comma 1 del D.Lgs. n.
165/2001. A tal fine, l'Ipotesi di contratto  collettivo  integrativo
definita dalle parti, corredata dalla  relazione  illustrativa  e  da
quella tecnica, e' inviata a tale organo  entro  dieci  giorni  dalla
sottoscrizione. In caso di rilievi da parte del predetto  organo,  la
trattativa  deve  essere  ripresa  entro  cinque  giorni.   Trascorsi
quindici giorni senza rilievi, l'organo  di  governo  dell'Azienda  o
Ente puo' autorizzare il presidente della  delegazione  trattante  di
parte pubblica alla sottoscrizione del contratto. 
    7. I contratti collettivi integrativi devono  contenere  apposite
clausole circa tempi, modalita' e procedure di  verifica  della  loro
attuazione. Essi conservano la loro efficacia fino alla stipulazione,
presso ciascuna Azienda o Ente, dei successivi  contratti  collettivi
integrativi. 
    8.  Le  Azienda  o  Enti  sono  tenuti  a  trasmettere,  per  via
telematica,  all'ARAN  ed  al  CNEL,  entro   cinque   giorni   dalla
sottoscrizione  definitiva,  il  testo   del   contratto   collettivo
integrativo ovvero il testo degli atti assunti ai sensi dei commi 4 o
5, corredati dalla relazione illustrativa e da quella tecnica.