(Allegato 1-art. 5)
 
                               Art. 5. 
 
                      Comunicazione e fruizione 
 
    1.  Gli  archivi  sono  organizzati  secondo  criteri   tali   da
assicurare il principio della libera fruibilita' delle fonti. 
    2. L´archivista promuove il piu' largo accesso  agli  archivi  e,
attenendosi al quadro della normativa vigente, favorisce  l´attivita'
di ricerca e di informazione nonche' il reperimento delle fonti. 
    3. L´archivista informa il  ricercatore  sui  documenti  estratti
temporaneamente da un fascicolo perche' esclusi dalla consultazione. 
    4. In caso di rilevazione sistematica dei dati realizzata  da  un
archivio in collaborazione con altri soggetti pubblici o privati, per
costituire banche dati di intere serie  archivistiche,  la  struttura
interessata sottoscrive una apposita convenzione  per  concordare  le
modalita' di fruizione e le forme di tutela dei soggetti interessati,
attenendosi alle disposizioni della legge, in particolare per  quanto
riguarda il rapporto tra il titolare, il responsabile del trattamento
e le persone autorizzate al trattamento