(Allegato-art. 5)
                             Articolo 5 
 
    1. In attuazione degli obblighi previsti dall'articolo 1, secondo
paragrafo, dell'Accordo di  sede,  il  Governo  versera'  annualmente
all'Istituto, relativamente agli immobili gia' in uso, un  contributo
forfettario pari ad euro settecentocinquantamila. Il contributo sara'
versato a decorrere dall'esercizio finanziario nel quale il  presente
Protocollo entra in vigore. Per gli anni seguenti il versamento sara'
effettuato entro il 30 aprile. 
    2.  A  decorrere  dall'esercizio  finanziario   successivo   alla
consegna del  «Settore  A»  come  identificato  nell'Allegato  2,  il
contributo di cui al paragrafo 1 e' incrementato  di  euro  centomila
annui.  A  decorrere  dall'esercizio  finanziario   successivo   alla
consegna  della  porzione  restante  di   Palazzo   Buontalenti,   il
contributo e' incrementato di ulteriori euro duecentomila annui. 
    3. Fermo restando il  rispetto  della  legislazione  italiana  in
materia di tutela del patrimonio culturale e  senza  pregiudizio  per
quanto previsto dall'articolo 7, l'Istituto si impegna ad  effettuare
gli interventi di manutenzione ordinaria, cosi' come  definiti  dalla
legislazione italiana, diversi da quelli posti a carico dello  stesso
dal punto C dell'Allegato all'Accordo di sede, secondo  un  programma
predefinito, stabilito in stretta collaborazione  con  le  competenti
autorita'  italiane.  L'Istituto  sosterra'  le  relative  spese  nel
rispetto del proprio regolamento finanziario. 
    4. Le Parti potranno rivedere di  comune  accordo  l'importo  del
contributo forfettario previsto dal presente articolo, a partire  dal
quinto anno di entrata in vigore del presente  Protocollo  aggiuntivo
e, di seguito, con una cadenza quinquennale.