(Allegato-art. 10)
                              Art. 10. 
 
                   Collegio dei revisori dei conti 
 
    1.  Il  collegio   dei   revisori   dei   conti   e'   costituito
dall'assemblea. 
    2. Il collegio dei revisori dei conti e' composto da  tre  membri
effettivi e due supplenti, dei quali un effettivo e un supplente sono
designati dal Ministro dello sviluppo  economico,  un  effettivo  dal
Ministro dell'economia e delle finanze, un effettivo e  un  supplente
sono  eletti  dall'assemblea,  su   proposta   del   presidente.   La
composizione del collegio dei revisori dei conti rispetta i  principi
di pari opportunita' tra uomo e donna e deve prevedere la presenza di
componenti di entrambi i generi. 
    3. Il presidente del  collegio  dei  revisori  dei  conti  e'  il
componente effettivo designato dal Ministro dello sviluppo economico. 
    4.  L'attivita'  del  collegio  dei   revisori   dei   conti   e'
disciplinata dagli articoli 2, 20, 21 e 22 del decreto legislativo 30
giugno 2011, n. 123. Il collegio dei  revisori  dei  conti  esercita,
altresi',   gli   altri   compiti   fissati   nel   regolamento    di
amministrazione e di contabilita'. 
    5. I componenti del collegio dei revisori dei conti  intervengono
alle sedute degli altri organi collegiali.