Art. 4. Informazione 1. L'informazione e' il presupposto per il corretto esercizio delle relazioni sindacali e dei suoi strumenti. 2. Fermi restando gli obblighi in materia di trasparenza previsti dalle disposizioni di legge vigenti, l'informazione consiste nella trasmissione di dati ed elementi conoscitivi, da parte dell'Amministrazione, ai soggetti sindacali di cui all'art. 7, comma 2 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti) al fine di consentire loro di prendere conoscenza della questione trattata e di esaminarla. 3. L'informazione deve essere data nei tempi, nei modi e nei contenuti atti a consentire ai soggetti sindacali di cui all'art. 7, comma 2 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti), di procedere ad una valutazione approfondita del potenziale impatto delle misure da adottare ed esprimere osservazioni e proposte. 4. Sono oggetto di informazione tutte le materie per le quali i successivi articoli 5 e 8 (Confronto; Contrattazione collettiva integrativa: materie) prevedano il confronto o la contrattazione integrativa, costituendo presupposto per la loro attivazione. Sono altresi' oggetto di sola informazione le materie di cui agli articoli 5 e 6 del decreto legislativo n. 165/2001. 5. I soggetti sindacali di cui all'art. 7, comma 2 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti), del presente CCNL ricevono, a richiesta, informazioni riguardanti gli esiti del confronto e della contrattazione integrativa.