(Allegato-art. 4)
                               Art. 4. 
                            Informazione 
 
    1. L'informazione e' il presupposto  per  il  corretto  esercizio
delle relazioni sindacali e dei suoi strumenti. 
    2. Fermi restando gli obblighi in materia di trasparenza previsti
dalle disposizioni di legge vigenti,  l'informazione  consiste  nella
trasmissione   di   dati   ed   elementi   conoscitivi,   da    parte
dell'Amministrazione, ai soggetti sindacali di cui all'art. 7,  comma
2  (Contrattazione  collettiva  integrativa:  soggetti)  al  fine  di
consentire loro di prendere conoscenza della questione trattata e  di
esaminarla. 
    3. L'informazione deve essere data nei  tempi,  nei  modi  e  nei
contenuti atti a consentire ai soggetti sindacali di cui all'art.  7,
comma  2  (Contrattazione  collettiva  integrativa:   soggetti),   di
procedere ad una  valutazione  approfondita  del  potenziale  impatto
delle misure da adottare ed esprimere osservazioni e proposte. 
    4. Sono oggetto di informazione tutte le materie per le  quali  i
successivi articoli  5  e  8  (Confronto;  Contrattazione  collettiva
integrativa: materie) prevedano  il  confronto  o  la  contrattazione
integrativa, costituendo presupposto per la  loro  attivazione.  Sono
altresi' oggetto di sola informazione le materie di cui agli articoli
5 e 6 del decreto legislativo n. 165/2001. 
    5.  I  soggetti  sindacali   di   cui   all'art.   7,   comma   2
(Contrattazione collettiva integrativa: soggetti), del presente  CCNL
ricevono,  a  richiesta,  informazioni  riguardanti  gli  esiti   del
confronto e della contrattazione integrativa.