(Allegato-art. 8)
                               Art. 8. 
           Contrattazione collettiva integrativa: materie 
 
    1. Sono oggetto di contrattazione integrativa: 
      a) l'individuazione delle posizioni dirigenziali i cui titolari
devono essere esonerati dallo  sciopero,  ai  sensi  della  legge  n.
146/1990 e  successive  modifiche  ed  integrazioni,  secondo  quanto
previsto dalle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali; 
      b) la definizione di un diverso criterio di riparto  del  Fondo
per la retribuzione di posizione e di risultato tra quota destinata a
retribuzione  di  posizione  e  quota  destinata  a  retribuzione  di
risultato, nel  rispetto  degli  articoli  38  e  41  (Fondo  per  il
finanziamento  della  retribuzione  di  posizione  e  risultato   dei
consiglieri e dirigenti di prima fascia; Fondo per  il  finanziamento
della  retribuzione  di  posizione  e  risultato  dei  referendari  e
dirigenti di  seconda seconda fascia); 
      c) i  criteri  per  la  determinazione  della  retribuzione  di
risultato;  in  tale  ambito  sono  altresi'   definite   le   misure
percentuali di differenziazione della retribuzione  di  risultato  di
cui all'art. 44 (Differenziazione della retribuzione di risultato); 
      d) la definizione della quota di incremento della  retribuzione
di risultato dei dirigenti  che  svolgono  incarichi  aggiuntivi,  in
ragione dell'impegno richiesto, secondo la  disciplina  vigente,  nel
rispetto delle norme di legge in materia; 
      e) l'integrazione della retribuzione di risultato del dirigente
nel caso di affidamento di un incarico ad interim per  i  periodi  di
sostituzione di  altro  dirigente,  secondo  la  disciplina  vigente,
nonche' nel caso di affidamento dell'incarico di  responsabile  della
prevenzione della corruzione e della trasparenza; 
      f)  i  criteri  per  la  definizione  di   speciali   compensi,
nell'ambito delle risorse destinate alla retribuzione  di  risultato,
per il dirigente che realizzi un'invenzione industriale,  secondo  la
disciplina vigente; 
      g) i criteri generali per l'applicazione  della  disciplina  di
cui all'art. 33, comma 9 del CCNL dell'Area VIII del 13 aprile  2006,
periodo normativo 2002-2005 e biennio economico 2002-2003; 
      h) i criteri generali per la definizione dei piani  di  welfare
integrativo,   anche   con   riferimento   alle   polizze   sanitarie
integrative, attivabili nei limiti delle  risorse  gia'  destinate  a
tale specifica finalita'; 
      i) i criteri e i limiti per la corresponsione  degli  incentivi
economici alla mobilita' territoriale, di cui all'art. 46  (Incentivi
economici alla mobilita' territoriale) e le  complessive  risorse  ad
essi destinate, nel rispetto del comma 2 di tale articolo; 
      j) i criteri e le risorse per l'applicazione della clausola  di
salvaguardia economica di cui all'art. 48 (Clausola  di  salvaguardia
economica), al fine di definire quanto demandato alla  contrattazione
integrativa da tale articolo. 
    2. La materia a cui si applica l'art. 9, comma 4  (Contrattazione
collettiva integrativa: tempi e procedure) e' quella di cui al  comma
1, lettera a). 
    3. Le materie a cui si applica l'art. 9, comma 5  (Contrattazione
collettiva integrativa: tempi e procedure)  sono  quelle  di  cui  al
comma 1, lettere b), c), d), e), f), g), h), i) e j).