(Allegato-art. 9)
                               Art. 9 
               Contrattazione collettiva integrativa: 
                          tempi e procedure 
 
    1. Il contratto collettivo integrativo ha durata triennale  e  si
riferisce  a  tutte  le  materie  di  cui   all'art.   8,   comma   1
(Contrattazione collettiva integrativa: materie). La materia  di  cui
all'art. 8, comma 1, lettera b) e' negoziata con cadenza annuale. 
    2.  L'Amministrazione  provvede  a  costituire   la   delegazione
datoriale di cui  all'art.  7,  comma  4  (Contrattazione  collettiva
integrativa: soggetti) entro trenta  giorni  dalla  stipulazione  del
presente contratto. 
    3. L'Amministrazione convoca  la  delegazione  sindacale  di  cui
all'art. 7, comma 2 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti)
per l'avvio del negoziato entro  trenta  giorni  dalla  presentazione
delle piattaforme e comunque non prima di aver costituito,  entro  il
termine di cui al comma 2, la propria delegazione. 
    4. Fermi restando i principi dell'autonomia negoziale e quelli di
comportamento indicati dall'art.  10  (Clausole  di  raffreddamento),
qualora,  decorsi  trenta  giorni   dall'inizio   delle   trattative,
eventualmente prorogabili fino ad  un  massimo  di  ulteriori  trenta
giorni, non si  sia  raggiunto  l'accordo,  le  parti  riassumono  le
rispettive prerogative e liberta' di  iniziativa  e  decisione  sulle
materie indicate dall'art. 8 (Contrattazione collettiva  integrativa:
materie). 
    5. Qualora non si  raggiunga  l'accordo  sulle  materie  indicate
all'art. 8 (Contrattazione collettiva  integrativa:  materie)  ed  il
protrarsi delle trattative determini un  oggettivo  pregiudizio  alla
funzionalita' dell'azione amministrativa, nel rispetto  dei  principi
di comportamento di cui all'art.  10  (Clausole  di  raffreddamento),
l'Amministrazione puo' provvedere, in via provvisoria, sulle  materie
oggetto del mancato accordo, fino alla  successiva  sottoscrizione  e
prosegue le trattative al fine di  pervenire  in  tempi  celeri  alla
conclusione dell'accordo. Il termine minimo di durata delle  sessioni
negoziali di cui all'art. 40, comma 3-ter del decreto legislativo  n.
165/2001 e' fissato in trenta giorni,  eventualmente  prorogabili  di
ulteriori quarantacinque. 
    6.  Il   controllo   sulla   compatibilita'   dei   costi   della
contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e  la
relativa certificazione degli oneri sono  effettuati  dall'organo  di
controllo competente ai sensi dell'art. 40-bis, comma 1  del  decreto
legislativo  n.  165/2001.  A  tal  fine,  l'ipotesi   di   contratto
collettivo  integrativo  definita  dalle   parti,   corredata   dalla
relazione illustrativa e da quella tecnica, e' inviata a tale  organo
entro dieci giorni dalla sottoscrizione. In caso di rilievi da  parte
del predetto organo, la trattativa deve essere ripresa  entro  cinque
giorni. Trascorsi trenta giorni senza rilievi,  l'organo  di  governo
competente dell'amministrazione puo' autorizzare il presidente  della
delegazione trattante  di  parte  pubblica  alla  sottoscrizione  del
contratto. 
    7.  I  contratti  collettivi  integrativi  conservano   la   loro
efficacia  fino  alla  stipulazione,  presso  l'Amministrazione,  dei
successivi contratti collettivi integrativi. 
    8. L'Amministrazione e' tenuta a trasmettere, per via telematica,
all'A.Ra.N. ed al CNEL,  entro  cinque  giorni  dalla  sottoscrizione
definitiva, il testo del contratto collettivo integrativo  ovvero  il
testo degli atti assunti ai sensi dei commi 4 o  5,  corredati  dalla
relazione illustrativa e da quella tecnica.