Art. 5. 1. Gli organi centrali dell'Istituto sono: a) l'Assemblea dei partecipanti; b) il Consiglio superiore; c) il Collegio sindacale; d) il Direttorio; e) il Governatore; f) il Direttore generale (nella versione inglese: Senior Deputy Governor) e i Vice Direttori generali (nella versione inglese individualmente definiti Deputy Governor). 2. Le riunioni degli organi collegiali possono tenersi in presenza o con l'utilizzo di sistemi di comunicazione a distanza. La partecipazione da remoto e' consentita con l'adozione di accorgimenti tecnici e procedurali idonei ad assicurare la riservatezza delle comunicazioni, l'identificazione dei partecipanti e l'esercizio contestuale del diritto di intervento e di voto. L'avviso di convocazione indica le modalita' di svolgimento e partecipazione.