Art. 23. Conferimento dell'incarico 1. Qualora il direttore dell'USMAF-SASN territorialmente competente ravvisi la necessita' per motivi di servizio di attribuire incarichi di medico generico ambulatoriale, dopo aver ricevuto l'autorizzazione del Direttore generale della DGPRE, ne da' notizia mediante avviso da pubblicare per almeno quindici giorni nell'albo della sede USMAF-SASN, negli albi della capitaneria di porto competente per territorio, dell'ambulatorio dove l'incarico deve essere svolto. Il direttore dell'USMAF-SASN deve altresi' comunicare la notizia all'Ordine provinciale dei medici, ai sindacati firmatari del presente Accordo e provvederne all'inserimento sul portale internet del Ministero della salute. 2. I medici aspiranti all'incarico di medico generico ambulatoriale devono inoltrare all'USMAF-SASN competente, entro il termine stabilito dall'avviso pubblico, apposita domanda in carta semplice, specificando i titoli accademici e di servizio posseduti, nonche' altri titoli inerenti al curriculum formativo e professionale, con espresso riferimento anche alle esperienze informatiche acquisite. 3. Nella domanda devono inoltre elencare gli incarichi professionali svolti, l'ente che li ha conferiti, il luogo ove le relative prestazioni sono rese nonche' l'esatta distribuzione delle stesse nell'arco della giornata. 4. Al momento della scadenza del termine per la presentazione della domanda i medici aspiranti all'incarico devono essere iscritti all'albo professionale, essere in regola con gli ECM previsti per l'anno precedente dalla legislazione vigente, essere in possesso dell'attestato di formazione in medicina generale di cui al decreto legislativo n. 256 del 1991 e al decreto legislativo n. 368 del 1999. Al momento del conferimento dell'incarico, i medici stessi non devono trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilita' di cui al successivo art. 25. 5. L'ufficio USMAF-SASN, verificato il possesso dei requisiti richiesti, effettua la valutazione comparativa dei titoli posseduti dagli aspiranti all'incarico, sulla base dei criteri generali di cui all'allegato 3 che costituisce parte integrante del presente Accordo, trasmettendo successivamente al Direttore della DGPRE una proposta di graduatoria, unitamente al verbale dei lavori, alla copia delle domande degli aspiranti all'incarico ed a schede riepilogative individuali. 6. Il direttore della direzione generale della Prevenzione Sanitaria approva la graduatoria, autorizzando il conferimento dell'incarico al medico che risulta al primo posto. Nel caso che due aspiranti raggiungano lo stesso punteggio, l'incarico sara' conferito all'aspirante con una minore eta' anagrafica. 7. La graduatoria, che ha validita' annuale, sara' pubblicata dall'USMAF-SASN competente con le stesse modalita' previste dal comma 1 del presente articolo e dovra' contenere, a fianco di ciascun nominativo, il punteggio conseguito. 8. Entro il termine di 15 giorni dalla pubblicazione, i medici interessati possono presentare una motivata istanza di riesame della loro posizione in graduatoria, da trasmettere alla direzione generale della Prevenzione Sanitaria e per conoscenza al direttore dell'USMAF-SASN. Entro il termine di 30 giorni dalla ricezione dell'istanza, il direttore generale di tale direzione emette provvedimento definitivo, dandone comunicazione all'ufficio USMAF-SASN che provvede a notificare il provvedimento stesso all'interessato. In caso di accoglimento dell'istanza, il direttore generale riformula la graduatoria che sara' pubblicata con le stesse modalita' previste dal comma 1 del presente articolo. 9. L'incarico e' conferito dall'ufficio USMAF-SASN mediante lettera in duplice copia, una delle quali deve essere restituita entro 30 giorni dal medico con la dichiarazione di accettazione delle norme che regolano l'incarico, dell'orario, dei giorni e dei luoghi stabiliti per l'esecuzione delle prestazioni professionali. Dal momento dell'accettazione da parte del vincitore dell'avviso pubblico si perfeziona l'incarico. 10. Entro trenta giorni dalla comunicazione del conferimento dell'incarico il medico, a pena di decadenza, deve rilasciare apposita dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e successive modificazioni, attestante l'insussistenza dei casi di incompatibilita' di cui all'art. 25 del presente Accordo e il possesso dei requisiti e dei titoli dichiarati nella domanda. 11. Ultimate le procedure con la comunicazione obbligatoria di inizio attivita' all'ispettorato del lavoro, l'USMAF-SASN competente dovra' comunicare all'Ufficio 10 della DGPRE il nominativo e le generalita' complete del medico al quale e' stato conferito l'incarico, il numero delle ore e la distribuzione oraria giornaliera nell'arco della settimana, la decorrenza dell'incarico, oltre a trasmettere tutta la documentazione necessaria alla gestione amministrativa e contabile del medico al quale e' stato conferito l'incarico, accettato dal vincitore. 12. L'incarico e' conferito a tempo indeterminato, previo superamento di un periodo di prova di sei mesi, durante il quale al medico compete lo stesso trattamento economico previsto per il medico confermato nell'incarico. Allo scadere del sesto mese, ove da parte del Ministero della Salute, tramite l'USMAF-SASN a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, non venga notificato al medico la mancata conferma dell'incarico, lo stesso si intende confermato in via definitiva. 13. Contro il provvedimento di mancata conferma, e' ammessa opposizione da parte dell'interessato al Ministero della Salute, direzione generale della Prevenzione Sanitaria, entro quindici giorni dalla ricezione della relativa comunicazione. L'opposizione non ha effetto sospensivo del provvedimento. 14. Il direttore della suindicata direzione generale emette provvedimento definitivo entro trenta gironi dalla data di ricevimento dell'opposizione, dandone comunicazione all'ufficio USMAF-SASN, che provvede a notificare il provvedimento stesso all'interessato e a darne notizia all'Ufficio 10 della DGPRE, per gli adempimenti di sua competenza. 15. In caso di accoglimento dell'istanza, il Ministero della Salute risolve, senza obbligo di preavviso, l'eventuale rapporto instaurato nel frattempo con altro medico. 16. In caso di urgenza e necessita', in attesa che si definisca la procedura di cui ai commi precedenti, l'USMAF-SASN competente, previa autorizzazione del direttore generale della DGPRE, puo' conferire un incarico provvisorio della durata non superiore a sei mesi, eventualmente rinnovabile una sola volta allo stesso sanitario per altri sei mesi. L'incarico provvisorio cessa in ogni caso di diritto con la nomina del titolare, vincitore dell'avviso pubblico. Il conferimento dell'incarico provvisorio non puo' essere antecedente all'attivazione delle procedure per il conferimento dell'incarico definitivo. 17. Al medico al quale e' stato conferito un incarico provvisorio ai sensi del comma precedente spetta lo stesso trattamento economico riconosciuto dall'art. 17, comma 9, del presente Accordo ai medici sostituti non titolari di incarico. Non si applicano gli istituti normativi delle assenze dal servizio riconosciute ai medici ambulatoriali titolari di incarico, quali permessi annuali retribuiti, malattie, assenze non retribuite ed altri.