(Allegato A-art. 23)
                              Art. 23. 
                     Conferimento dell'incarico 
 
    1.  Qualora   il   direttore   dell'USMAF-SASN   territorialmente
competente ravvisi la necessita' per motivi di servizio di attribuire
incarichi  di  medico  generico  ambulatoriale,  dopo  aver  ricevuto
l'autorizzazione del Direttore generale della DGPRE, ne  da'  notizia
mediante avviso da pubblicare per almeno  quindici  giorni  nell'albo
della  sede  USMAF-SASN,  negli  albi  della  capitaneria  di   porto
competente per  territorio,  dell'ambulatorio  dove  l'incarico  deve
essere svolto. Il direttore dell'USMAF-SASN deve altresi'  comunicare
la notizia all'Ordine provinciale dei medici, ai sindacati  firmatari
del  presente  Accordo  e  provvederne  all'inserimento  sul  portale
internet del Ministero della salute. 
    2.  I  medici   aspiranti   all'incarico   di   medico   generico
ambulatoriale devono inoltrare all'USMAF-SASN  competente,  entro  il
termine stabilito dall'avviso pubblico,  apposita  domanda  in  carta
semplice, specificando i titoli accademici e di  servizio  posseduti,
nonche'   altri   titoli   inerenti   al   curriculum   formativo   e
professionale,  con  espresso  riferimento  anche   alle   esperienze
informatiche acquisite. 
    3.  Nella  domanda  devono   inoltre   elencare   gli   incarichi
professionali svolti, l'ente che li ha conferiti,  il  luogo  ove  le
relative prestazioni sono rese nonche' l'esatta  distribuzione  delle
stesse nell'arco della giornata. 
    4. Al momento della scadenza del  termine  per  la  presentazione
della domanda i medici aspiranti all'incarico devono essere  iscritti
all'albo professionale, essere in regola con  gli  ECM  previsti  per
l'anno precedente dalla  legislazione  vigente,  essere  in  possesso
dell'attestato di formazione in medicina generale di cui  al  decreto
legislativo n. 256 del 1991 e al decreto legislativo n. 368 del 1999.
Al momento del conferimento dell'incarico, i medici stessi non devono
trovarsi in alcuna delle situazioni di  incompatibilita'  di  cui  al
successivo art. 25. 
    5. L'ufficio USMAF-SASN, verificato  il  possesso  dei  requisiti
richiesti, effettua la valutazione comparativa dei  titoli  posseduti
dagli aspiranti all'incarico, sulla base dei criteri generali di  cui
all'allegato 3 che costituisce parte integrante del presente Accordo,
trasmettendo successivamente al Direttore della DGPRE una proposta di
graduatoria, unitamente al  verbale  dei  lavori,  alla  copia  delle
domande  degli  aspiranti  all'incarico  ed  a  schede  riepilogative
individuali. 
    6.  Il  direttore  della  direzione  generale  della  Prevenzione
Sanitaria  approva  la  graduatoria,  autorizzando  il   conferimento
dell'incarico al medico che risulta al primo posto. Nel caso che  due
aspiranti raggiungano lo stesso punteggio, l'incarico sara' conferito
all'aspirante con una minore eta' anagrafica. 
    7. La graduatoria, che ha  validita'  annuale,  sara'  pubblicata
dall'USMAF-SASN competente con le stesse modalita' previste dal comma
1 del presente articolo e  dovra'  contenere,  a  fianco  di  ciascun
nominativo, il punteggio conseguito. 
    8. Entro il termine di 15 giorni dalla  pubblicazione,  i  medici
interessati possono presentare una motivata istanza di riesame  della
loro posizione in graduatoria, da trasmettere alla direzione generale
della  Prevenzione  Sanitaria   e   per   conoscenza   al   direttore
dell'USMAF-SASN. Entro  il  termine  di  30  giorni  dalla  ricezione
dell'istanza,  il  direttore  generale  di  tale   direzione   emette
provvedimento   definitivo,   dandone    comunicazione    all'ufficio
USMAF-SASN  che  provvede  a  notificare  il   provvedimento   stesso
all'interessato. In caso di accoglimento dell'istanza,  il  direttore
generale riformula la graduatoria che sara' pubblicata con le  stesse
modalita' previste dal comma 1 del presente articolo. 
    9.  L'incarico  e'  conferito  dall'ufficio  USMAF-SASN  mediante
lettera in duplice copia, una  delle  quali  deve  essere  restituita
entro 30 giorni dal medico con la dichiarazione di accettazione delle
norme che regolano l'incarico, dell'orario, dei giorni e  dei  luoghi
stabiliti  per  l'esecuzione  delle  prestazioni  professionali.  Dal
momento dell'accettazione da parte del vincitore dell'avviso pubblico
si perfeziona l'incarico. 
    10. Entro trenta  giorni  dalla  comunicazione  del  conferimento
dell'incarico  il  medico,  a  pena  di  decadenza,  deve  rilasciare
apposita  dichiarazione,  resa  ai  sensi  del  D.P.R.   445/2000   e
successive modificazioni,  attestante  l'insussistenza  dei  casi  di
incompatibilita' di  cui  all'art.  25  del  presente  Accordo  e  il
possesso dei requisiti e dei titoli dichiarati nella domanda. 
    11. Ultimate le procedure con la  comunicazione  obbligatoria  di
inizio attivita' all'ispettorato del lavoro, l'USMAF-SASN  competente
dovra' comunicare all'Ufficio 10  della  DGPRE  il  nominativo  e  le
generalita'  complete  del  medico  al  quale  e'   stato   conferito
l'incarico, il numero delle ore e la distribuzione oraria giornaliera
nell'arco della  settimana,  la  decorrenza  dell'incarico,  oltre  a
trasmettere  tutta  la  documentazione   necessaria   alla   gestione
amministrativa e contabile del medico al  quale  e'  stato  conferito
l'incarico, accettato dal vincitore. 
    12.  L'incarico  e'  conferito  a  tempo  indeterminato,   previo
superamento di un periodo di prova di sei mesi, durante il  quale  al
medico compete lo stesso trattamento economico previsto per il medico
confermato nell'incarico. Allo scadere del sesto mese, ove  da  parte
del Ministero della Salute, tramite l'USMAF-SASN a mezzo raccomandata
con avviso di ricevimento, non venga notificato al medico la  mancata
conferma dell'incarico,  lo  stesso  si  intende  confermato  in  via
definitiva. 
    13. Contro il  provvedimento  di  mancata  conferma,  e'  ammessa
opposizione da parte  dell'interessato  al  Ministero  della  Salute,
direzione generale della Prevenzione Sanitaria, entro quindici giorni
dalla ricezione della relativa comunicazione.  L'opposizione  non  ha
effetto sospensivo del provvedimento. 
    14. Il  direttore  della  suindicata  direzione  generale  emette
provvedimento  definitivo  entro  trenta   gironi   dalla   data   di
ricevimento  dell'opposizione,  dandone   comunicazione   all'ufficio
USMAF-SASN,  che  provvede  a  notificare  il  provvedimento   stesso
all'interessato e a darne notizia all'Ufficio 10 della DGPRE, per gli
adempimenti di sua competenza. 
    15. In caso di  accoglimento  dell'istanza,  il  Ministero  della
Salute risolve, senza  obbligo  di  preavviso,  l'eventuale  rapporto
instaurato nel frattempo con altro medico. 
    16. In caso di urgenza e necessita', in attesa che  si  definisca
la procedura di cui ai  commi  precedenti,  l'USMAF-SASN  competente,
previa  autorizzazione  del  direttore  generale  della  DGPRE,  puo'
conferire un incarico provvisorio della durata non  superiore  a  sei
mesi, eventualmente rinnovabile una sola volta allo stesso  sanitario
per altri sei mesi. L'incarico provvisorio  cessa  in  ogni  caso  di
diritto con la nomina del titolare, vincitore  dell'avviso  pubblico.
Il conferimento dell'incarico provvisorio non puo' essere antecedente
all'attivazione delle procedure  per  il  conferimento  dell'incarico
definitivo. 
    17. Al medico al quale e' stato conferito un incarico provvisorio
ai sensi del comma precedente spetta lo stesso trattamento  economico
riconosciuto dall'art. 17, comma 9, del presente  Accordo  ai  medici
sostituti non titolari di incarico. Non  si  applicano  gli  istituti
normativi  delle  assenze  dal  servizio   riconosciute   ai   medici
ambulatoriali  titolari   di   incarico,   quali   permessi   annuali
retribuiti, malattie, assenze non retribuite ed altri.