(Convenzione-art. 5)
                             Articolo 5 
 
    l. Ciascuno Stato contraente deve designare uno o piu' uffici del
saggio autorizzati per il controllo e la marcatura degli  oggetti  in
metalli preziosi come previsto nell'Allegato II. 
    2.  Gli  uffici  del  saggio  autorizzati  devono  soddisfare  le
seguenti condizioni: 
      -  disponibilita'  di  personale  e  dei  necessari   mezzi   e
apparecchiature; 
      - competenza tecnica e integrita' professionale del personale; 
      - nell'esecuzione dei compiti previsti  dalla  Convenzione,  la
dirigenza ed il personale tecnico dell'ufficio del saggio autorizzato
devono essere indipendenti da qualsiasi ambiente,  gruppo  o  persone
che  abbiano  un  interesse,  diretto  o   indiretto,   nel   settore
considerato; 
      - il personale deve essere vincolato dal segreto professionale. 
    3. Ciascuno Stato contraente deve  informare  il  depositario  in
merito alla nomina di tali uffici del saggio e dei loro  marchi  e  a
qualsiasi revoca di tale autorizzazione  ad  un  ufficio  del  saggio
precedentemente designato.  Il  depositario,  conseguentemente,  deve
darne immediata comunicazione a tutti gli altri Stati contraenti.