Articolo 5 l. Ciascuno Stato contraente deve designare uno o piu' uffici del saggio autorizzati per il controllo e la marcatura degli oggetti in metalli preziosi come previsto nell'Allegato II. 2. Gli uffici del saggio autorizzati devono soddisfare le seguenti condizioni: - disponibilita' di personale e dei necessari mezzi e apparecchiature; - competenza tecnica e integrita' professionale del personale; - nell'esecuzione dei compiti previsti dalla Convenzione, la dirigenza ed il personale tecnico dell'ufficio del saggio autorizzato devono essere indipendenti da qualsiasi ambiente, gruppo o persone che abbiano un interesse, diretto o indiretto, nel settore considerato; - il personale deve essere vincolato dal segreto professionale. 3. Ciascuno Stato contraente deve informare il depositario in merito alla nomina di tali uffici del saggio e dei loro marchi e a qualsiasi revoca di tale autorizzazione ad un ufficio del saggio precedentemente designato. Il depositario, conseguentemente, deve darne immediata comunicazione a tutti gli altri Stati contraenti.